Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.
(2)In base a un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare tali misure restrittive fino al 27 ottobre 2021.
(3)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
All’articolo 8 della decisione 2010/638/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2021. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 23 Ottobre 2020
Per il Consiglio
La Presidente
S. SCHULZE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.355.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A355%3ATOC
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