Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1550 della Commissione del 23 Ottobre 2020 che stabilisce il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 118, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)La responsabilità di far rispettare la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare ricade sugli Stati membri, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni dell’Unione siano effettivamente rispettate e fatte rispettare. Parallelamente al monitoraggio e alla verifica di cui sopra, a norma dell’articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 esperti della Commissione sono tenuti ad eseguire controlli, compresi audit, negli Stati membri al fine di verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione. Tali controlli della Commissione dovrebbero essere effettuati nei settori relativi alla sicurezza alimentare e dei mangimi, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante, ai prodotti fitosanitari nonché al funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti che li attuano, tenendo conto delle sinergie con i regimi di controllo nell’ambito della politica agricola comune.

(2)La Commissione ha elaborato un programma pluriennale di controlli per il periodo 2021-2025 che è in linea con il proprio mandato e ne rispecchia le priorità. Tali controlli sono eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione al fine di verificare l’applicazione della legislazione nei settori indicati sopra. Nel processo di definizione delle priorità sono stati utilizzati vari criteri, tra cui i rischi individuati per i consumatori, gli animali o le piante, i risultati ottenuti in passato dagli Stati membri nel settore, il volume di produzione, le informazioni provenienti da fonti pertinenti (ad esempio dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare) e dal sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) e i suoi elementi.

(3)Il programma pluriennale di controlli contribuisce alle priorità della Commissione rappresentate dal Green Deal europeo (2) e dalla strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (3). Contribuisce inoltre al monitoraggio della politica agricola comune in conformità alle regole di condizionalità di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). I controlli stabiliti nel programma pluriennale consentono alla Commissione di adempiere all’obbligo giuridico di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione verificando che i controlli ufficiali effettuati negli Stati membri nei settori pertinenti siano conformi alla legislazione dell’Unione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione a norma dell’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 è stabilito nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/

 

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