La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione da effettuare su determinati alimenti e mangimi di origine non animale importati da alcuni paesi terzi e le condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II di tale regolamento a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazioni microbiologiche.
(2)Il recente verificarsi di episodi relativi alla sicurezza alimentare notificati attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sui semi di sesamo originari dell’India richiedono una modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
(3)Nel settembre 2020 sono stati notificati attraverso il RASFF livelli molto elevati di ossido di etilene in alcune partite di semi di sesamo originarie dell’India o provenienti da tale paese che sono entrate nell’Unione. Tali livelli superano di oltre 1 000 volte il livello massimo di residui, pari a 0,05 mg/kg, applicabile all’ossido di etilene a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(4)Tale contaminazione costituisce un grave rischio per la salute umana nell’Unione in quanto l’ossido di etilene è classificato come mutageno di categoria 1B, cancerogeno di categoria 1B e tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L’ossido di etilene non è neppure approvato come sostanza attiva per l’uso nei prodotti fitosanitari nell’Unione.
(5)Al fine di proteggere la salute umana nell’Unione, è pertanto necessario prevedere condizioni speciali relative ai residui di antiparassitari per quanto riguarda i semi di sesamo provenienti dall’India. In particolare, il certificato ufficiale che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1793, in combinato disposto con l’allegato II, deve accompagnare tutte le partite di semi di sesamo provenienti dall’India dovrebbe altresì indicare che i prodotti sono stati oggetto di campionamento e analisi al fine di rilevare l’eventuale presenza di residui di antiparassitari da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale, e che tutti i risultati del campionamento e dell’analisi dimostrano la conformità alla normativa dell’Unione in materia di livelli massimi di residui di antiparassitari. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato.
(6)In considerazione degli scambi commerciali in corso, le partite di semi di sesamo originarie dell’India che hanno lasciato il paese di origine o, se diverso, il paese di spedizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare ad essere soggette alle prescrizioni applicabili prima di tale data.
(7)Al fine di proteggere la salute umana nell’Unione, la frequenza dei controlli fisici e di identità da effettuare alle frontiere dell’Unione sui semi di sesamo originari dell’India, volti a rilevare la presenza di residui di antiparassitari, dovrebbe inoltre essere fissata al 50 %.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
(9)In considerazione del grave rischio per la salute umana derivante dalle partite contaminate di semi di sesamo originarie dell’India e della necessità di intervenire rapidamente, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Misure transitorie
Il regolamento (UE) 2019/1793, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi alle partite di semi di sesamo provenienti dall’India che hanno lasciato il paese di origine o, se diverso, il paese di spedizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 Ottobre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.353.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A353%3ATOC
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