Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1536 del Consiglio del 22 Ottobre 2020 che attua il Regolamento (EU) 2019/796 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (EU) 2019/796 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 17 maggio 2019 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2019/796.

(2)Le misure restrittive mirate contro gli attacchi informatici con effetti significativi che costituiscono una minaccia esterna per l’Unione o i suoi Stati membri fanno parte delle misure previste nell’ambito dell’Unione relativo a una risposta diplomatica comune alle attività informatiche dolose (pacchetto di strumenti della diplomazia informatica) e sono uno strumento fondamentale per scoraggiare e contrastare tali attività.

(3)Al fine di prevenire, scoraggiare e contrastare il persistere e l’aumento di comportamenti dolosi nel ciberspazio, due persone fisiche e un organismo dovrebbero essere inseriti nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/796. Tali persone e tale organismo sono responsabili di attacchi informatici con effetti significativi che costituiscono una minaccia esterna per l’Unione o i suoi Stati membri, o vi sono stati coinvolti, in particolare l’attacco informatico ai danni del parlamento federale tedesco (Deutscher Bundestag) avvenuto tra aprile e maggio 2015.

(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2019/796,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/796 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 Ottobre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.351.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A351I%3ATOC

 

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