La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.
(2)Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole.
(3)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell’Unione. In particolare l’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l’adozione di alcune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici.
(4)La Germania ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito del verificarsi di un caso di tale malattia nel Land del Brandeburgo di detto Stato membro a struttura federale e, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l’istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all’articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia.
(5)La decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione (4) è stata adottata a seguito dell’istituzione della zona infetta in Germania, in conformità all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE.
(6)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Germania, in collaborazione con tale Stato membro.
(7)Di conseguenza, è opportuno elencare la zona infetta in Germania nell’allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
(8)E’ inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 e sostituirla con la presente decisione.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La Germania provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, in cui si applicano le misure di cui all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 30 Novembre 2020.
Articolo 4
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 Ottobre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione.
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.344.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2020:344:TOC
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