Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1510 della Commissione del 16 Ottobre 2020 relativo all’autorizzazione di alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)Le sostanze alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile (di seguito «le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)Nel parere del 6 dicembre 2016 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze in questione non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’autorità ha concluso che per l’ambiente marino si stima che il livello d’uso sicuro sia pari a 0,05 mg/kg di mangime. I livelli d’uso proposti per le sostanze in questione superano il livello sicuro per l’ambiente marino, pertanto l’uso per gli animali marini non è autorizzato. Nel summenzionato parere l’Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono efficaci se utilizzate nei prodotti alimentari in quanto ne aumentano l’aroma o l’appetibilità. Tale conclusione può essere quindi estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda per l’acqua di abbeveraggio. Le sostanze in questione possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti che vengono successivamente somministrati nell’acqua.

(5)L’Autorità ha concluso che sono stati constatati pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all’esposizione per via respiratoria. La maggior parte delle sostanze in questione è classificata come irritante per il sistema respiratorio. Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Per saperne di più:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.344.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:344:TOC

 

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