La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore e inchiesta parallela
(1)Nel novembre 2008, con il regolamento (CE) n. 1187/2008 (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso fra il 33,8% e il 39,7%.
(2)Nel gennaio 2015, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC («il precedente riesame in previsione della scadenza»).
(3)Contemporaneamente, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 (4), la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia.
(4)Il 21 gennaio 2020 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza (5), a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e dell’Indonesia. L’inchiesta di riesame è in corso di svolgimento.
1.2.Domanda
(5)L’8 gennaio 2020 la Commissione europea ha ricevuto una domanda, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni. La domanda è stata presentata dall’unico produttore di glutammato monosodico dell’Unione, Ajinomoto Foods Europe SAS («il richiedente»).
(6)Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico sono oggetto di elusione.
Secondo tali elementi di prova:
-Successivamente all’istituzione del dazio antidumping definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83, si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC verso l’Unione;
-Questa modificazione deriva dall’importazione di una leggera variante del prodotto in esame che non altera le sue caratteristiche fondamentali, ma lo rende classificabile con codici doganali che normalmente non sono soggetti alle misure, e non vi è alcuna motivazione o giustificazione economica per tale pratica oltre all’istituzione del dazio;
-Gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame risultano indeboliti in termini di prezzi e di quantitativi; e
-I prezzi del prodotto leggermente modificato sono stati oggetto di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato.
1.3.Apertura
(7)Dopo aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti, la Commissione ha aperto un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, al fine di stabilire se le importazioni nell’Unione di glutammato monosodico, in miscela o in soluzione, contenente, in peso secco, il 50 % o più di glutammato monosodico, originario della RPC, eludano le misure in vigore.
(8)L’inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/230 della Commissione (6) («il regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, il regolamento di apertura ha stabilito che le autorità doganali dovranno sottoporre a registrazione le importazioni di un prodotto leggermente modificato proveniente dalla RPC.
1.4.Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta
(9)Il prodotto in esame, oggetto della possibile elusione, è costituito da glutammato monosodico. Tale prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) ed è originario della RPC («il prodotto in esame» o «glutammato monosodico»). Il prodotto in esame è oggetto di misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83. Il prodotto è utilizzato principalmente come esaltatore di sapidità in zuppe, brodi, piatti a base di pesce e carne e cibi pronti. Può essere utilizzato anche nell’industria chimica per applicazioni non alimentari, come nei detergenti. Il glutammato monosodico è prodotto mediante fermentazione batterica di una fonte di zucchero (ad esempio amido di granturco, amido di frumento o amido di tapioca, nonché sciroppo di zucchero, melassa di canna e melassa di barbabietola da zucchero). È noto anche con il codice E621, e conformemente al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (7) relativo alle specifiche degli additivi alimentari, è descritto come cristalli o polvere cristallina di colore bianco, praticamente inodori. La denominazione chimica e la formula chimica sono rispettivamente L-glutammato di monosodio monoidrato e C5H8NaNO4 · H2O.
(10)Il prodotto oggetto dell’inchiesta relativa alla possibile elusione è costituito da glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, attualmente classificato con i codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96 (codici TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 e 3824999689) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto dell’inchiesta» o «miscele di glutammato monosodico»).
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.336.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:336:TOC
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