Regolamento d’Esecuzione 2020/1470 della Commissione del 12 Ottobre 2020 relativo alla nomenclatura dei Paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica.

leggi sanderson

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)Per le tematiche dettagliate elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri compilano i dati pertinenti a ciascuna tematica dettagliata. La Commissione dovrebbe specificare ulteriormente le classificazioni (compresi gli elenchi di prodotti, paesi e territori, nonché della natura della transazione) e le disaggregazioni.

(2)La codifica alfabetica dei paesi e territori dovrebbe basarsi sulla vigente norma ISO 3166 alpha 2, nella misura in cui essa è compatibile con la legislazione e con i bisogni statistici dell’Unione.

(3)La disaggregazione geografica delle statistiche europee sulle imprese diverse dalle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni può essere meno dettagliata e presentare piccole differenze rispetto alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni.

(4)Poiché il regolamento (UE) 2019/2152 abroga il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Cosngilio (2), il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione (3).

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

La nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni valida dal 1o gennaio 2021 figura nell’allegato I.

Articolo 2

Le disaggregazioni geografiche richieste per le statistiche europee sulle imprese diverse dalle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni figurano nell’allegato II.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 1106/2012 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 Ottobre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.334.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:334:TOC

 

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