Il Consiglio dell’Unione europa,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1.INTRODUZIONE
(1)Il regolamento (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
(2)Il capo VI del regolamento (CE) n. 1005/2008 stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti e le eventuali misure di emergenza.
(3)A norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ha notificato a otto paesi terzi, con decisione del 15 novembre 2012 (2) («decisione del 15 novembre 2012»), la possibilità di essere identificati come paesi che la Commissione considera paesi terzi non cooperanti. Tra essi vi era il Belize.
(4)Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti e alle considerazioni essenziali alla base di tale identificazione.
(5)Sempre il 15 novembre 2012, con lettere distinte la Commissione ha notificato agli otto paesi terzi che stava valutando la possibilità di identificarli come paesi terzi non cooperanti. Tra essi vi era il Belize.
(6)Con decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 (3) («decisione di esecuzione del 26 novembre 2013»), la Commissione ha identificato il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea come paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ha presentato i motivi per cui ritiene che tali tre paesi non adempiano agli obblighi imposti loro dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
(7)A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, il Consiglio, con decisione di esecuzione 2014/170/UE (4) ha inserito il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN.
(8)Facendo seguito all'elaborazione dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN con decisione di esecuzione 2014/170/UE, la Commissione ha offerto ai paesi identificati la possibilità di proseguire il dialogo in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento (CE) n. 1005/2008. La Commissione ha continuato a cercare e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie, comprese le osservazioni orali e scritte, intese a conferire all'eventuale paese identificato l'opportunità di rettificare la situazione che ne ha causato l'inserimento e di adottare misure concrete in grado di porre rimedio alle lacune identificate. Tale processo è sfociato nel riconoscimento che il Belize ha rettificato la situazione e adottato azioni correttive.
(9)Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, è pertanto opportuno che il Consiglio modifichi la decisione di esecuzione 2014/170/UE radiando il Belize dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti.
(10)All'atto dell'adozione della presente decisione che radia il Belize dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la decisione di
esecuzione del 26 novembre 2013 che identifica il Belize come un paese terzo non cooperante non è più rilevante.
2.RADIAZIONE DEL BELIZE DALL'ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI
(11)Facendo seguito all'adozione della decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 e alla decisione di esecuzione 2014/170/UE, la Commissione ha proseguito il suo dialogo con il Belize. In particolare, il Belize sembra avere adempiuto i propri obblighi di diritto internazionale e adottato un quadro di riferimento giuridico adeguato alla lotta alla pesca INN. Esso ha introdotto un sistema adeguato ed efficiente di monitoraggio, controllo e ispezione, ha creato un sistema di sanzioni dissuasivo e ha garantito l'adeguata attuazione del regime di certificazione delle catture. Inoltre, il Belize ha migliorato la sua conformità agli obblighi internazionali, compresi quelli derivanti dalle raccomandazioni e dalle risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ha istituito un nuovo sistema di registrazione delle navi conforme al diritto internazionale. Il Belize risulta attualmente conforme alle raccomandazioni e alle risoluzioni dei competenti organismi e ha adottato il proprio piano d'azione nazionale di lotta alla pesca INN, in linea con il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite.
(12)La Commissione ha esaminato la conformità del Belize con i suoi obblighi internazionali in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, in linea con gli esiti della decisione del 15 novembre 2012, con la decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 e la decisione di esecuzione 2014/170/UE, e con le pertinenti informazioni comunicate dal Belize. Essa ha inoltre esaminato le misure adottate per rettificare la situazione nonché le garanzie fornite dalle autorità competenti del Belize.
(13)Sulla base di quanto esposto, la Commissione ha concluso che le azioni adottate dal Belize alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono sufficienti ai fini della conformità agli articoli 91, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, degli articoli 18, 19 e 20 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, nonché dell'articolo III(8) dell'accordo di conformità FAO. La Commissione ha concluso che gli elementi fatti valere dal Belize dimostrano che la situazione che ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata e che il Belize ha adottato misure concrete in grado di realizzare un miglioramento durevole della situazione.
(14)In tali circostanze e ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il Consiglio conclude che è opportuno radiare il Belize dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti. La decisione di esecuzione 2014/170/UE dovrebbe essere modificata di conseguenza.
(15)La decisione adottata dal Consiglio non preclude eventuali future misure che potrebbero essere adottate dal Consiglio o dalla Commissione, in linea con il capo VI del regolamento (CE) n. 1005/2008, qualora emergessero elementi di fatto che dimostrino che il Belize non ha adempiuto gli obblighi impostigli dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
(16)Alla luce delle conseguenze negative causate dall'inserimento nell'elenco di un paese terzo non cooperante, è opportuno conferire effetto immediato alla radiazione del Belize come paese terzo non cooperante da tale elenco,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il Belize è radiato dall'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 15 Dicembre 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
M.MARTINA
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_360_R_0011