Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
visto l’atto relativo all’adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (1) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995. L’accordo è entrato in vigore il 1o marzo 1998.
(2)La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell’Unione europea il 1o luglio 2013.
(3)A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Croazia, l’adesione della Repubblica di Croazia all’accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell’accordo stesso («protocollo»). Secondo una procedura semplificata, deve essere concluso un protocollo tra il Consiglio, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e il paese terzo interessato.
(4)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati in vista dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione. I negoziati con la Repubblica tunisina si sono conclusi positivamente l’11 maggio 2018.
(5)È opportuno pertanto firmare il protocollo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, la firma del protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Croazia all’Unione, con riserva della conclusione di detto protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 Ottobre 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
M. MOGHERINI
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.330.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:330:TOC
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