Regolamento Delegato (UE) 2020/1423 della Commissione del 14 Marzo 2019 che integra la Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Leggi Ue

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)La richiesta di nominare un punto di contatto centrale a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 dovrebbe essere proporzionata al conseguimento delle finalità di detta direttiva, senza gravare di oneri inutili gli istituti di pagamento che operano a livello transfrontaliero. È pertanto opportuno specificare criteri proporzionati sotto forma di soglie relative al volume e al valore delle operazioni effettuate nello Stato membro ospitante tramite agenti e al numero di agenti ivi stabiliti. Poiché l’autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che gli istituti di pagamento riferiscano in merito alle attività svolte nel territorio di tale Stato membro a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, tale autorità dispone dei mezzi per ottenere le informazioni necessarie per l’applicazione di detti criteri. È pertanto opportuno stabilire tali soglie al fine di integrare l’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366.

(2)Qualora uno Stato membro richieda la nomina di un punto di contatto centrale a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, tale punto di contatto centrale dovrebbe in primo luogo assicurare una comunicazione e un’informazione adeguate sull’osservanza degli obblighi stabiliti ai titoli III e IV di detta direttiva nello Stato membro ospitante, compresi gli obblighi di informazione dell’istituto di pagamento che effettua la nomina nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Esso dovrebbe inoltre svolgere un ruolo di coordinamento centrale tra l’istituto di pagamento che effettua la nomina e le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, al fine di agevolare la vigilanza sull’attività di servizi di pagamento svolta nello Stato membro ospitante tramite agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento. A tal fine, l’istituto di pagamento dovrebbe provvedere affinché il punto di contatto centrale sia dotato delle risorse necessarie e abbia accesso ai pertinenti dati da comunicare ai fini del rispetto degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/2366.

(3)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(4)L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Criteri per determinare quando è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale

Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, la richiesta che gli istituti di pagamento nominino un punto di contatto centrale è da considerarsi opportuna solo se sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:

Per saperne di più:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.328.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:328:TOC

 

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