Regolamento d’Esecuzione 2020/1406 della Commissione del 2 Ottobre 2020 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA, l'Ue.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 25, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 impone alle autorità competenti di fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 impone alle autorità competenti di cooperare e scambiare informazioni reciprocamente e con l'ESMA, con la Commissione (in relazione alle merci che sono prodotti agricoli di cui all'elenco dell'allegato I del trattato), con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e le autorità di regolamentazione nazionali (in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso) e con le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali e dei paesi terzi competenti per i relativi mercati a pronti, ivi compresi, in relazione alle quote di emissioni, il sorvegliante d'asta e le autorità competenti, gli amministratori di registro, tra cui l'amministratore centrale, e gli altri organismi pubblici preposti al controllo del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione (3) ha già istituito procedure e formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014. Si prevede la definizione di norme specifiche riguardanti la cooperazione con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi competenti per i relativi mercati a pronti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto disciplinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'ESMA a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, di detto regolamento e la cooperazione con altre entità a norma dell'articolo 25 del medesimo regolamento.

(3)Le informazioni dovrebbero di norma essere scambiate per iscritto. Tuttavia, le comunicazioni dovrebbero poter avvenire oralmente nei casi appropriati, in particolare prima dell'invio di una richiesta scritta di cooperazione o scambio di informazioni, per fornire informazioni su tale imminente richiesta di cooperazione o per discutere eventuali problemi che potrebbero rendere difficile l'espletamento della stessa. In caso di urgenza non meramente dovuta a ritardi della parte richiedente dovrebbe inoltre essere possibile comunicare la richiesta di cooperazione oralmente.

(4)La richiesta dovrebbe contenere informazioni sufficienti sull'oggetto della cooperazione, in particolare i motivi della richiesta e il relativo contesto, per consentire all'autorità interpellata di trattare la richiesta in modo agevole ed efficiente. Quando le informazioni richieste sono necessarie all'autorità richiedente per l'esercizio delle sue funzioni, l'indicazione dei fatti alla base dei sospetti non dovrebbe essere considerata una condizione preliminare per ricevere l'assistenza.

(5)Laddove l'ESMA e l'ACER specificano congiuntamente un'interfaccia di comunicazione sicura che le autorità competenti e l'ESMA devono utilizzare per lo scambio di informazioni con l'ACER e le autorità di regolamentazione nazionali, dovrebbe essere obbligatorio l'uso di tale interfaccia specifica per le pertinenti finalità specificate.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.325.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:325:TOC

 

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