Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1390 della Commissione del 28 Settembre 2020 che rettifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/914.

Legge

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n.°1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Brie de Meaux», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)Con lettera del 26 settembre 2018 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2022 ad alcuni operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfano le condizioni del suddetto articolo, conformemente al decreto del 29 agosto 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Brie de Meaux» pubblicato il 5 settembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

(3)Infatti, nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno commercializzato legalmente il «Brie de Meaux» in modo continuativo almeno per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda, avevano presentato opposizioni. Un operatore ha presentato opposizione alla seguente disposizione: «La paglia viene conservata al coperto». Due operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: «Durante il periodo di stabulazione integrale è obbligatorio l’utilizzo in media di una quantità minima di paglia di 0,5 kg per giorno e vacca da latte in produzione per il sistema a cuccette e di 5 kg per giorno e vacca da latte in produzione per il sistema a stabulazione libera.» Due operatori hanno presentato opposizione alle seguenti disposizioni: «Durante il periodo di stabulazione integrale è obbligatorio l’utilizzo in media di una quantità minima di paglia di 0,5 kg per giorno e vacca da latte in produzione per il sistema a box e di 5 kg per giorno e vacca da latte in produzione per il sistema a stabulazione libera.», «L’apporto di alimenti concentrati è limitato a 2 000 kg di materia secca per vacca da latte in produzione in media all’anno.» e «Il foraggiamento annuale della mandria da latte si basa sull’autonomia d’azienda combinata all’autonomia di zona; autonomia d’azienda: la quota media annua degli alimenti provenienti dalla zona geografica e prodotti dall’azienda agricola rappresenta almeno il 60 % della materia secca della razione totale della mandria; autonomia di zona: la quota degli alimenti provenienti dalla zona geografica rappresenta almeno l’85 % della materia secca della razione totale della mandria da latte.» Sette operatori hanno presentato opposizione alle seguenti disposizioni: «L’apporto di alimenti concentrati è limitato a 2 000 kg di materia secca per vacca da latte in produzione in media all’anno» e «Il foraggiamento annuale della mandria da latte si basa sull’autonomia d’azienda combinata all’autonomia di zona; autonomia d’azienda: la quota media annua degli alimenti provenienti dalla zona geografica e prodotti dall’azienda agricola rappresenta almeno il 60 % della materia secca della razione totale della mandria; autonomia di zona: la quota degli alimenti provenienti dalla zona geografica rappresenta almeno l’85 % della materia secca della razione totale della mandria da latte.» Un operatore ha presentato opposizione alla seguente disposizione: «L’apporto di alimenti concentrati è limitato a 2 000 kg di materia secca per vacca da latte in produzione in media all’anno.» Un operatore ha presentato opposizione alle seguenti disposizioni: «La paglia viene conservata al coperto» e «L’area per vacca da latte al pascolo è di almeno 20 are». Un operatore ha presentato opposizione alla seguente disposizione: «L’area per vacca da latte al pascolo è di almeno 20 are».

(4)Gli operatori interessati sono: GAEC de la Gironde (SIRET: 34028683000013); GAEC Reine Pré (SIRET: 39266778800013); EARL de la Mardelle (SIRET: 38514961200017); GAEC Vaucher (SIRET: 38159700400013); GAEC Bruggeman (SIRET: 383 943 610 000 14); EARL les Bordes (SIRET: 34236864400015); SCL du Versant Laiteux (SIRET: 49225855300014); GAEC des Butteaux (SIRET: 38773948500010); GAEC Blondeau Welvaert (SIRET: 32576392800018); EARL de la Prairie (SIRET: 49773714800013); GAEC Patoux (SIRET: 38008216400019); EARL Neret Guedrat (SIRET: 38249036500014); Gérard Houdard (SIRET: 39226686200011); EARL Mignon père et fils (SIRET: 49778394400018); EARL de la fontaine aux poissons (SIRET: 33522117200018).

(5)Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a, del suddetto regolamento.

(6)Poiché alla Commissione non era stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare doveva essere approvata.

(7)Il 25 giugno 2020 la Commissione ha approvato la modifica mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/914, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) a norma dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(8)A seguito della pubblicazione si è constatato che il periodo transitorio di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 era stato omesso nel regolamento (UE) 2020/914.

(9)È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2020/914 mediante il presente regolamento al fine di includere tale periodo transitorio,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Brie de Meaux» (DOP).

Articolo 2

La protezione concessa ai sensi dell’articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito del decreto del 29 agosto 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Brie de Meaux», pubblicato il 5 settembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 Settembre 2020

Per la Commissione

a nome della Presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.321.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:321:TOC

 

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