La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) ha istituito, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
(2)A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica dei paesi terzi in questione presentano un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all’elenco di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
(3)Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (3) stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
(4)Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 figurano piante del genere Acer L. quali piante ad alto rischio.
(5)Il 29 agosto 2019 la Nuova Zelanda ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi («le piante specificate»). Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico.
(6)Il 20 maggio 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Acer spp. originarie della Nuova Zelanda (4). Essa ha individuato Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta e Platypus apicalis («gli organismi nocivi specificati») quali organismi nocivi pertinenti per le piante specificate, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha stimato la probabilità di indennità in relazione alla merce in questione.
(7)In seguito a tale parere, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione (5) ha rimosso le piante specificate dall’elenco di piante ad alto rischio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
(8)Inoltre, sulla base di tale parere, le misure necessarie per affrontare il rischio connesso agli organismi nocivi specificati possono essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate.
(9)Per quanto riguarda Oemona hirta e Platypus apicalis, le misure descritte dalla Nuova Zelanda nel fascicolo sono ritenute sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate. È pertanto opportuno che le misure relative a questi due organismi nocivi si basino su quelle descritte dalla Nuova Zelanda nel fascicolo.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
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