La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 30 luglio 2019, la Commissione europea ("la Commissione") ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di determinati alcoli polivinilici ("PVA") originari della Repubblica popolare cinese ("RPC" o "il paese interessato") sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento di base"), pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) ("l’avviso di apertura").
(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 19 giugno 2019 da Kuraray Europe GmbH ("il denunciante") per conto di produttori che rappresentano oltre il 60 % della produzione totale dell’Unione di PVA. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2. Parti interessate
(3)Nell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(4)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta.
1.3.Osservazioni sull’apertura
(5)Dopo l’apertura, vari utilizzatori del prodotto in esame hanno sostenuto che la sintesi non riservata delle informazioni fornite nella versione aperta della denuncia non era sufficientemente dettagliata o era incompleta, pertanto non consentiva una comprensione adeguata del contenuto delle informazioni riservate.
(6)La Commissione ha ritenuto che la versione non riservata della denuncia, consultabile dalle parti interessate, contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento.
(7)L’articolo 19 del regolamento di base e l’articolo 6, paragrafo 5, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio consentono di proteggere le informazioni di natura riservata nei casi in cui la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale l’ha ottenuta.
(8)Le informazioni trasmesse in via riservata rientrano in tali categorie. In ogni caso, il denunciante ha fornito una sintesi dei contenuti degli elementi riservati della denuncia e del raggruppamento pertinente dei dati numerici. La Commissione ha verificato tali documenti prima dell’apertura dell’inchiesta. Ha concluso che essi soddisfano le disposizioni dell’articolo 19 e consentono una comprensione adeguata del contenuto delle informazioni riservate.
(9)Tale affermazione è stata pertanto respinta.
(10)Una parte interessata ha sostenuto che la denuncia faceva parte di una strategia del denunciante volta a rafforzare il suo monopolio sul mercato dell’Unione, riducendo deliberatamente il volume delle vendite e aumentando i prezzi.
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