Decisione (UE) 2020/1332 della Banca Centrale europea del 15 Settembre 2020 che nomina i capi di unità operative per l’adozione di Decisioni delegate in materia di significatività dei soggetti vigilati e abroga la decisione (UE) 2017/937 (BCE/2020/40).

Il comitato esecutivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (1), in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione (UE) 2017/934 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega di decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati (BCE/2016/41) (2), e in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l’adozione di specifiche decisioni delegate.

(2)Una decisione di delega diviene efficace al momento dell’adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l’assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.

(3)Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell’importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.

(4)La decisione (UE) 2017/937 della Banca centrale europea (BCE/2017/17) (3) elenca i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 o 4, della decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41).

(5)L’articolo 10, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/2 (4) stabilisce che la decisione in merito al numero, al nome e alle rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE spetta al Comitato esecutivo

(6)In data 1o ottobre 2020 avranno luogo modifiche organizzative della vigilanza bancaria della BCE, tra cui la creazione di due nuove aree operative, la redistribuzione dei compiti e la modifica della denominazione delle aree operative. Di conseguenza, la decisione (UE) 2017/937 (BCE/2017/17) non rispecchierà più la struttura organizzativa della vigilanza bancaria della BCE.

(7)Il presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l’adozione di decisioni sulla significatività dei soggetti vigilati.

(8)Pertanto, è opportuno abrogare la decisione (UE) 2017/937 (BCE/2017/17).

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Decisioni delegate che classificano o revocano la classificazione di un soggetto vigilato come significativo nell’ambito di un gruppo vigilato o modificano la denominazione di un soggetto vigilato significativo.

Le decisioni delegate ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 o 4, della decisione (UE) 2017/546 (BCE/2016/41) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:

a)Il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali;

b)Il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati;

c)Il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.

Articolo 2

Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo.

Le decisioni delegate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operativa:

a)Il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali;

b)Il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati;

c)Il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.

Articolo 3

Abrogazione ed entrata in vigore

1.La decisione (UE) 2017/937 (BCE/2017/17) è abrogata.

2.La presente decisione entra in vigore il 1° Ottobre 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 Settembre 2020.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.312.01.0036.01.ITA&toc=OJ:L:2020:312:TOC

 

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