La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1316 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Polonia e in Germania in prossimità del confine con la Polonia.
(2)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell’Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un’azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L’esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione delle aziende infette e le altre misure relative all’eradicazione di tale malattia nelle popolazioni di suini domestici.
(3)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1316 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini domestici in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone della Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini domestici, grazie alle misure applicate da tale Stato membro in conformità alla direttiva 2002/60/CE.
(4)Nel settembre 2020 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Lipsko, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La presenza di tale focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, questa zona della Polonia elencata nella parte II di tale allegato e interessata da tale recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, del medesimo allegato.
(5)Nel settembre 2020 sono stati inoltre rilevati due focolai di peste suina africana in suini domestici nei distretti di Tomaszów e Lubartów, in Polonia, in zone elencate nella parte III di tale allegato, situate nelle immediate vicinanze di zone attualmente elencate nella parte II del medesimo allegato. Questi focolai di peste suina africana in suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, queste zone della Polonia elencate nella parte II di tale allegato, situate nelle immediate vicinanze delle zone elencate nella parte III e interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nella parte III, anziché nella parte II, del medesimo allegato.
(6)A seguito dei recenti focolai di peste suina africana in suini domestici in Polonia, e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(7)Inoltre, tenendo conto dell’efficacia delle misure applicate in Polonia conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (7) (il codice OIE) in relazione alla peste suina africana, alcune zone nei distretti di Kozienice, Białobrzegi, Sokołów, Ostrów, Siemiatycze e Wysokie Mazowieckie in Polonia, attualmente elencate nell’allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in considerazione dell’assenza di focolai di peste suina africana in tali zone negli ultimi dodici mesi conformemente alle disposizioni del codice OIE.
(8)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Polonia e inserirle debitamente nell’elenco di cui all’allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Dato che nell’allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione e molto dinamica, nell’apportare modifiche alle zone elencate in tale parte si deve sempre prestare particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti, come è stato fatto in questo caso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le parti I, II e III di tale allegato.
(9)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 Settembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione.
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.312.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:312:TOC
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