Regolamento (UE) 2020/1322 della Commissione del 23 Settembre 2020 che modifica il Regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Nell’allegato di tale regolamento sono stabiliti i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e glicidil esteri degli acidi grassi.

(2)Il 21 novembre 2017 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere scientifico (3) relativo ad un aggiornamento della sua valutazione sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e dei relativi esteri degli acidi grassi negli alimenti pubblicato nel 2016 (4), in considerazione delle divergenze scientifiche individuate in merito alla fissazione della dose giornaliera tollerabile (DGT) nella relazione del comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari e i contaminanti (5).

(3)Il gruppo CONTAM ha fissato una DGT globale aggiornata di 2 μg/kg di peso corporeo al giorno per il 3-MCPD e i relativi esteri degli acidi grassi e ha osservato che tale DGT non viene superata nella popolazione adulta. Tuttavia un lieve superamento della DGT è stato osservato nei forti consumatori delle fasce di età più giovani e in particolare nei lattanti nutriti esclusivamente con formule.

(4)Il 3-MCPD e i relativi esteri degli acidi grassi sono contaminanti che si formano nel processo di raffinazione degli oli vegetali. Risulta pertanto opportuno stabilire il tenore massimo per la presenza del 3-MCPD e dei relativi esteri degli acidi grassi negli oli e grassi vegetali immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’uso come ingredienti negli alimenti. Poiché gli oli di oliva vergini non contengono glicidil esteri degli acidi grassi, 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi, non è opportuno applicare agli oli di oliva vergini né i nuovi tenori massimi di 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi, né i tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi già stabiliti.

(5)Tuttavia, a causa dei possibili rischi per la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, è opportuno stabilire un tenore massimo più rigoroso per gli oli e grassi vegetali destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

(6)Al fine di escludere ogni possibile rischio per la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, e tenendo conto in particolar modo della possibile esposizione al 3-MCPD e ai relativi esteri degli acidi grassi dei lattanti nutriti esclusivamente con formule per lattanti, è opportuno stabilire un tenore massimo specifico rigoroso per quanto riguarda tali formule, quelle di proseguimento e gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, a seconda se commercializzati in forma liquida o in polvere.

(7)Dato che il lieve superamento della DGT è stato osservato nei consumatori molto esposti delle fasce di età più giovani e non solo nei lattanti nutriti esclusivamente con formule per lattanti, è opportuno applicare il medesimo rigoroso tenore alle formule per la prima infanzia, considerato che sono consumate anche da bambini al di sotto dei 3 anni. Inoltre è opportuno che il tenore massimo di glicidil esteri degli acidi grassi attualmente definito per le formule per lattanti e quelle di proseguimento sia esteso anche alle formule per la prima infanzia.

(8)Inoltre è recentemente emerso da pubblicazioni scientifiche e dati di occorrenza ricevuti che anche l’olio di pesce e gli oli provenienti da altri organismi marini possono contenere elevati tenori di glicidil esteri degli acidi grassi e di 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi. Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, è opportuno stabilire un tenore massimo di glicidil esteri degli acidi grassi e di 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi negli oli di pesce e oli provenienti da altri organismi marini.

(9)È opportuno che sia concesso agli operatori del settore alimentare un tempo sufficiente per adeguare i propri processi produttivi e che i tenori massimi di 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi e i nuovi tenori massimi di glicidil esteri nelle formule per la prima infanzia, negli oli di pesce e negli oli provenienti da altri organismi marini si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2021. Inoltre è opportuno consentire che i prodotti non conformi ai tenori massimi di 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi, immessi sul mercato prima di tale data, possano rimanere in commercio fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Tuttavia, poiché i glicidil esteri degli acidi grassi sono agenti cancerogeni genotossici e la loro presenza comporta di conseguenza un rischio elevato per la salute pubblica, i prodotti non conformi ai nuovi tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021 dovrebbero rimanere in commercio per un periodo limitato.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli oli di pesce e gli oli di altri organismi marini di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e le formule per la prima infanzia di cui ai punti 4.2.3 e 4.2.4 di detto allegato, regolarmente immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021 possono continuare a essere commercializzati fino al 30 giugno 2021.

I prodotti alimentari elencati al punto 4.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 regolarmente immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021 possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 Settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:310:TOC

 

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