Decisione d’Esecuzione della Commissione del 12 Dicembre 2014 relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) è un parassita delle api. Endemico dell'Africa subsahariana, è in grado di moltiplicarsi rapidamente in presenza di larve di api e di miele in favo. Gli esemplari adulti possono volare fino ad alcuni chilometri per invadere altri luoghi simili. Il piccolo scarabeo dell'alveare costituisce una malattia soggetta a denuncia nell'Unione a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3).

(2)L'11 settembre 2014 l'Italia ha informato la Commissione della presenza del piccolo scarabeo dell'alveare in una colonia nucleo collocata da una facoltà universitaria nella regione Calabria.

(3)L'Italia ha adottato immediatamente misure per eradicare il piccolo scarabeo dell'alveare ed impedirne la diffusione, nonché per rilevare l'entità della presenza di questo parassita nelle aree circostanti il focolaio in Calabria. In particolare sono state istituite una zona di protezione con un raggio di 20 km e una zona di sorveglianza con un raggio di 100 km dal luogo del focolaio. L'area dal raggio di 100 km comprende anche le province di Messina e di Catania in Sicilia.

(4)Dopo aver scoperto la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare in altri apiari in prossimità del luogo del primo rilevamento, l'Italia ha esteso le misure, istituendo anche una zona di sorveglianza e un divieto di spostamento delle api mellifere e dei calabroni (Bombus spp.) per coprire l'intera regione della Calabria.

(5)Da quando è stata segnalata la prima presenza del piccolo scarabeo dell'alveare in Calabria sono stati confermati altri 35 casi in apiari situati in prossimità della zona di protezione dal raggio di 20 km. I controlli effettuati in altre parti della Calabria hanno dato finora risultati negativi per quanto riguarda la presenza del parassita.

(6)Il 7 novembre 2014 l'Italia ha notificato un nuovo focolaio del piccolo scarabeo dell'alveare nella provincia siciliana di Siracusa, situata al di fuori delle zone precedentemente soggette a restrizioni. La presenza è stata rilevata in un apiario che era stato spostato dalla zona di protezione in Calabria a fine agosto 2014, prima dell'applicazione delle misure restrittive.

(7)In tutti i casi risultati positivi gli apiari colpiti sono stati distrutti. Tuttavia, la diffusione del piccolo scarabeo dell'alveare dalla zona colpita in Italia potrebbe costituire un grave pericolo per le api mellifere e i calabroni nell'Unione.

(8)Al fine di impedire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, nonché per impedire la diffusione del piccolo scarabeo dell'alveare in altre parti dell'Unione, è necessario istituire, a livello dell'Unione, un elenco delle zone dell'Italia che dovrebbero essere soggette a determinate restrizioni di spostamento dei prodotti a seguito della presenza del piccolo scarabeo dell'alveare.

(9)È inoltre necessario che tali zone vengano prese in considerazione anche come riferimento nella certificazione del commercio all'interno dell'UE, dato che il certificato sanitario per gli scambi di api e calabroni, figurante nell'allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE, dichiara che questi provengono da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata del piccolo scarabeo dell'alveare e indenne da queste infestazioni.

(10)È opportuno che le misure previste dalla presente decisione vengano riesaminate alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia entro un periodo di otto mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le misure di protezione che l'Italia deve adottare a seguito delle presenze confermate del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) nelle api mellifere (Apis mellifera) nelle zone elencate nell'allegato.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «alveare»:

i)una struttura abitativa costruita per le api mellifere;

ii)un contenitore o una colonia di calabroni (Bombus spp.);

b) «apiario»: un insieme di alveari e i locali o gli impianti di un luogo geografico in cui tale complesso di alveari è o è stato tenuto;

c)«sottoprodotti apicoli non trasformati»: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano, quali definiti all'allegato I, punto 10, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (4), che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione di cui alla tabella 2, riga 10, colonna 4, figurante nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, di detto regolamento;

d) «attrezzature apistiche»: alveari usati, parti di alveari e utensili utilizzati nelle attività di apicoltura.

Articolo 3

1.L'Italia garantisce l'attuazione delle seguenti misure di protezione nelle zone elencate nell'allegato:

a)un divieto di spedizione di partite dei seguenti prodotti dalle zone elencate nell'allegato verso altre zone dell'Unione:

i)api mellifere;

ii)calabroni;

iii)sottoprodotti apicoli non trasformati;

iv)attrezzature apistiche;

v)miele in favo per il consumo umano;

b)l'effettuazione immediata di ispezioni ed indagini epidemiologiche comprendenti:

i)l'identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare;

ii)la notifica alla Commissione dei risultati di tali ispezioni ed indagini epidemiologiche immediate.

2.L'Italia effettua ulteriori ispezioni e indagini epidemiologiche, comprendenti il controllo dei precedenti spostamenti di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da e verso le zone elencate nell'allegato.

3.Sulla base dei risultati delle ispezioni e delle indagini epidemiologiche di cui al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, l'Italia può attuare, se del caso, misure di protezione supplementari appropriate.

4.L'Italia informa la Commissione e gli Stati membri in merito all'attuazione delle misure di protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2015.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 12 Dicembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_359_R_0011

 

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