Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1320 della Commissione del 22 Settembre 2020 recante modifica della Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1986 che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 95,

visto il regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce norme per il controllo di tutte le attività rientranti nella politica comune della pesca praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell’Unione o da pescherecci dell’Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato membro di bandiera, da cittadini degli Stati membri.

(2)A norma dell’articolo 95 di tale regolamento, la decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 (3) istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per determinate attività di pesca e determinati bacini marittimi.

(3)Al fine di tenere conto delle misure di conservazione e gestione della pesca recentemente adottate dall’Unione (4) e delle raccomandazioni (5) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), l’ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero dovrebbe essere esteso alle attività di pesca che sfruttano il nasello, il gambero rosa mediterraneo, il gambero viola, il gambero rosso, lo scampo, la triglia di fango, l’occhialone, la sogliola, il corallo rosso, la lampuga e lo spratto. Per motivi di chiarezza è opportuno fornire una definizione di Mar Ionio, Mare di Levante e Mare di Alboràn.

(4)Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza tra gli Stati membri interessati sono condotte, ove del caso, conformemente a piani di impiego congiunto stabiliti dall’Agenzia europea di controllo della pesca a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2019/473. Per poter adempiere ai suoi obblighi ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, e a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/473, la Commissione dovrebbe avere accesso alle informazioni scambiate nell’ambito delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1986.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’articolo 10 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 è così modificato:

1)Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.Ai fini dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico, con gli altri Stati membri interessati e con l’EFCA, dei dati relativi alle attività di pesca e alle attività inerenti alla pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione. La Commissione ha accesso ai dati scambiati a norma del presente comma.»;

2)Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.I dati scambiati ai sensi del paragrafo 1 possono comprendere dati personali. L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri possono trattare i dati personali cui hanno accesso ai sensi del paragrafo 1 ai fini dell’adempimento dei loro compiti e obblighi nell’ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione. L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri adottano, in conformità dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725, misure intese a garantire un’adeguata protezione dei dati personali.»;

3)Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.L’EFCA, la Commissione e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto ai sensi della presente decisione. L’EFCA e le autorità degli Stati membri collaborano allo svolgimento dei compiti connessi alla sicurezza.»;

4)Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire un’adeguata protezione della riservatezza delle informazioni ricevute ai sensi della presente decisione, conformemente all’articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.».

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 Settembre 2020

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.309.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2020:309:TOC

 

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