La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 47 terdecies, lettere a), b) e c),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione (2) stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 (3), la Commissione deve mettere un portale web a disposizione degli Stati membri che scelgono di pubblicare, tra l’altro, le aliquote d’imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 47 octies, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010 a decorrere dal 1o gennaio 2021.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione (4) stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 è stato abrogato e sostituito, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione (5) per rispecchiare l’estensione dell’ambito di applicazione dei regimi speciali ai soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi e che effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni. Tuttavia, per quanto riguarda la presentazione e le rettifiche delle dichiarazioni IVA relativamente alle prestazioni di servizi disciplinate dai regimi speciali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 effettuate prima del 1o gennaio 2021, detto regolamento di esecuzione continua ad applicarsi fino al 10 febbraio 2024. Questo al fine di garantire che l’attuale meccanismo di rettifica continui ad applicarsi alle cessioni effettuate prima del 1o gennaio 2021. Le rettifiche delle dichiarazioni IVA possono essere eseguite entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale.
(3)Tali modifiche sono state apportate per rispecchiare l’estensione dei regimi speciali stabiliti al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (6) operata dalle direttive del Consiglio (UE) 2017/2455 (7) e (UE) 2019/1995 (8) e le corrispondenti modifiche apportate al regolamento (UE) n. 904/2010 dal regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio (9).
(4)L’insorgenza della crisi COVID-19, che colpisce duramente tutti gli Stati membri e li costringe a prendere provvedimenti immediati a livello nazionale prioritariamente mediante riassegnazione di risorse destinate ad altre tematiche, determina per alcuni Stati membri difficoltà a perfezionare i sistemi informatici necessari per attuare e applicare tali modifiche a decorrere dal 1o gennaio 2021. Pertanto, le date di applicazione delle modifiche del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e del regolamento (UE) n. 904/2010 sono state rinviate di sei mesi, ossia al 1o luglio 2021, dalla decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio (10) e dal regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio (11).
(5)Affinché i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/21 e (UE) 2020/194 si applichino a decorrere dalla stessa data delle disposizioni modificate del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e del regolamento (UE) n. 904/2010, è opportuno che detti regolamenti di esecuzione si applichino a decorrere dal 1o luglio 2021.
(6)È altresì necessario chiarire che le informazioni che un intermediario deve fornire all’atto dell’iscrizione di cui all’allegato I, casella 21, colonna E, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 si riferiscono solo a eventuali numeri d’identificazione precedenti che consentono a tale persona di agire in qualità di intermediario.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/21 e (UE) 2020/194.
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