Decisione d’Esecuzione (EU) 2020/1316 della Commissione del 21 Settembre 2020 che modifica l’allegato della Decisione d’Esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1283 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Slovacchia.

(2)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1283 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini domestici in Polonia e il primo caso di peste suina africana in un suino selvatico in Germania.

(3)Nel settembre 2020 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana in suini domestici nei distretti di Nowy Tomyśl e Nisko, in Polonia, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi focolai di peste suina africana in suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, queste zone della Polonia elencate nella parte II di tale allegato e interessate da tali recenti focolai di peste suina africana dovrebbero ora essere elencate nella parte III, anziché nella parte II, del medesimo allegato.

(4)Nel settembre 2020 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Kalisz, in Polonia, in una zona attualmente non elencata nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La presenza di tale focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, questa zona della Polonia non elencata in tale allegato e interessata da tale recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III del medesimo allegato.

(5)Nel settembre 2020 sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana in suini selvatici nel Land del Brandeburgo nella Repubblica federale di Germania ed è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione (6) in seguito all'istituzione di una zona infetta in Germania, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE. I suddetti casi di peste suina africana in suini selvatici in Germania sono stati individuati nelle immediate vicinanze di una zona della Polonia attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, questa zona della Polonia elencata nella parte I di tale allegato, situata nelle immediate vicinanze della zona infetta in Germania, dovrebbe ora essere elencata nella parte II del medesimo allegato.

(6)A seguito dei recenti focolai di peste suina africana in suini domestici in Polonia, e dei casi di tale malattia in suini selvatici in Germania in prossimità del confine con la Polonia, e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, la regionalizzazione in Polonia è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(7)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare in Polonia nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti e inserirle debitamente negli elenchi delle parti II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Dato che nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione e molto dinamica, nell'apportare modifiche alle zone elencate in tale parte si deve sempre prestare particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti, come è stato fatto in questo caso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le parti I, II e III di tale allegato.

(8)Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 Settembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.307.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:307:TOC

 

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