Regolamento Delegato (UE) 2020/1303 della Commissione del 14 Luglio 2020 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati (1) sulle negoziazioni, in particolare l’articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Nel valutare il grado di rischio sistemico che una controparte centrale (CCP) di un paese terzo presenta per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, l’ESMA dovrebbe tenere conto di una serie di considerazioni quantitative e qualitative oggettive che giustificano la sua decisione di riconoscere una CCP di un paese come una CCP di classe 1 o una CCP di classe 2. Dovrebbe tenere conto inoltre le condizioni in base alle quali la Commissione ha potuto adottare la propria decisione sull’equivalenza. In particolare, nel valutare il profilo di rischio di una CCP di un paese terzo, l’ESMA è tenuta a considerare indicatori di attività quantitativi oggettivi e trasparenti relativi all’attività condotta nei confronti dei partecipanti al sistema stabiliti nell’Unione o denominata in valute dell’Unione al momento della valutazione. Sebbene l’ESMA sia tenuta a considerare l’attività condotta dalla CCP in modo olistico, la sua valutazione dovrebbe riflettere il rischio che una determinata CCP può rappresentare per la stabilità finanziaria dell’Unione.

(2)Nello specificare i criteri di cui l’ESMA deve tenere conto per determinare la classe di una CCP di un paese terzo, è opportuno considerare la natura delle operazioni compensate dalla CCP, compresa la complessità, il profilo di rischio e la scadenza media, nonché la trasparenza e la liquidità dei mercati interessati e il grado in cui le attività di compensazione della CCP sono denominate in euro o in altre valute dell’Unione. A tal proposito, in ragione delle loro caratteristiche specifiche, alcuni prodotti, quali i prodotti agricoli, quotati ed eseguiti sui mercati regolamentati in paesi terzi e relativi a mercati che servono principalmente controparti non finanziarie nazionali nel paese terzo in questione che gestiscono i propri rischi commerciali attraverso tali contratti, possono rappresentare un rischio trascurabile per i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione dell’Unione, in quanto presentano un basso grado di interconnessione sistemica con il resto del sistema finanziario.

(3)I paesi in cui la CCP opera, l’entità dei servizi che fornisce, le caratteristiche degli strumenti finanziari che compensa e i volumi compensati sono indicatori oggettivi della complessità dell’attività della CCP. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA dovrebbe pertanto tenere conto dell’assetto proprietario, dell’attività e della struttura societaria della CCP, nonché della gamma, della natura e della complessità dei servizi di compensazione offerti dalla CCP e del grado di importanza di tali servizi per i partecipanti diretti e i clienti (congiuntamente «partecipanti al sistema») stabiliti nell’Unione. Sebbene la rilevanza sistemica di una CCP debba essere valutata in modo olistico, l’ESMA dovrebbe tenere specificamente conto della quota di attività che la CCP conduce in valute dell’Unione e della quota di attività della CCP generata da partecipanti al sistema stabiliti nell’Unione. Per le CCP più suscettibili di essere a rilevanza sistemica per l’Unione, è importante che l’ESMA valuti la struttura e l’assetto proprietario del gruppo di cui fa eventualmente parte la CCP, al fine di determinare se gli interessi dell’Unione sono a rischio. È inoltre opportuno valutare la profondità, la liquidità e la trasparenza dei mercati serviti dalla CCP in questione, in modo che l’ESMA possa comprendere meglio il rischio per i partecipanti diretti stabiliti nell’Unione in caso di asta per la gestione dell’inadempimento.

(4)Il capitale della CCP e le risorse finanziarie impegnate dai partecipanti al sistema, nonché il tipo e la natura delle garanzie che essi forniscono, sono elementi essenziali da considerare nel valutare la capacità di una CCP di resistere a eventuali sviluppi negativi. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA dovrebbe pertanto avere un quadro generale delle risorse finanziarie di cui dispone la CCP in caso di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento. L’ESMA dovrebbe inoltre considerare la natura garantita, non garantita, impegnata, non impegnata, finanziata o non finanziata di tali risorse, nonché i mezzi utilizzati dalla CCP per garantire la certezza del diritto e la fiducia per quanto riguarda il regolamento dei pagamenti che effettua e le garanzie a cui deve far fronte. L’ESMA dovrebbe considerare infine l’esistenza, la natura e l’effetto del quadro di risanamento e risoluzione per le CCP nella giurisdizione in cui opera la CCP che chiede il riconoscimento. I quadri di risanamento e risoluzione dovrebbero essere valutati sulla base di orientamenti e caratteristiche essenziali convenuti a livello internazionale. Nell’esaminare il rischio di regolamento e di liquidità, per le CCP che sono suscettibili di essere a rilevanza sistemica, l’ESMA dovrebbe prestare particolare attenzione alla misura in cui l’accesso di tali CCP alla liquidità è sicuro e ai problemi di liquidità sulle valute dell’Unione. Sebbene la sicurezza dei pagamenti e dei regolamenti possa essere rafforzata attraverso l’utilizzo della tecnologia di registro distribuito o di altre tecnologie recenti, l’ESMA dovrebbe prestare attenzione ai rischi aggiuntivi che ne possono derivare per la CCP, con particolare riguardo al rischio informatico.

(5)La natura delle condizioni imposte da una CCP affinché i partecipanti al sistema possano accedere ai suoi servizi e le interconnessioni tra i partecipanti al sistema hanno ripercussioni sul modo in cui una CCP può essere colpita da un evento avverso che interessa tali partecipanti. Pertanto, nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA dovrebbe determinare, nella misura del possibile, l’identità dei partecipanti al sistema della CCP, in particolare nel caso in cui la CCP fornisca servizi a partecipanti al sistema stabiliti nell’Unione. L’ESMA dovrebbe inoltre determinare la quota di mercato interessata o l’importanza relativa dei partecipanti al sistema o dei gruppi di partecipanti al sistema della CCP. Nella misura necessaria per valutare l’impatto che ciò potrebbe avere sulla struttura della partecipazione diretta, l’ESMA dovrebbe valutare le condizioni in base alle quali la CCP fornisce accesso ai propri servizi di compensazione e le opzioni che propone. Per quanto riguarda le CCP suscettibili di essere a rilevanza sistemica per l’Unione, l’ESMA dovrebbe valutare se i requisiti normativi e prudenziali che la CCP impone ai propri partecipanti diretti sono sufficientemente rigorosi.

(6)Nel caso di dissesto di una CCP, i partecipanti al sistema potrebbero dover ricorrere, direttamente o indirettamente, a servizi simili o identici forniti da altre CCP. Al fine di valutare la rilevanza relativa della CCP che chiede il riconoscimento, nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA dovrebbe quindi determinare se i partecipanti al sistema possono sostituire alcuni o tutti i servizi di compensazione forniti dalla CCP in questione con i servizi di altre CCP, in particolare se tali CCP alternative sono autorizzate o riconosciute dall’Unione. Qualora i partecipanti diretti e i clienti stabiliti nell’Unione possano compensare solo determinati prodotti soggetti a obbligo di compensazione presso una singola CCP di un paese terzo, l’ESMA dovrebbe considerare con particolare attenzione la rilevanza sistemica della CCP in questione.

(7)Le CCP possono essere collegate in molti modi ad altre infrastrutture dei mercati finanziari, quali altre CCP o i depositari centrali di titoli. Un’interruzione di tali collegamenti può incidere negativamente sul buon funzionamento della CCP. Pertanto, nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012 l’ESMA dovrebbe valutare in che misura la CCP è collegata con le altre infrastrutture dei mercati finanziari o istituzioni finanziarie secondo modalità che possano compromettere la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri. In tale contesto l’ESMA dovrebbe prestare particolare attenzione ai collegamenti e alle interdipendenze con soggetti aventi sede nell’Unione. L’ESMA dovrebbe infine determinare e valutare la natura dei servizi esternalizzati dalla CCP e il rischio che tali accordi pongono alla CCP nel caso in cui tali servizi siano interrotti o compromessi in qualsiasi modo.

(8)Qualora, in base a indicatori quantitativi oggettivi, l’esposizione dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell’Unione nei confronti di una CCP sia significativa, l’ESMA dovrebbe valutare elementi aggiuntivi per ciascun criterio. Quanti più indicatori la CCP soddisfa, tanto maggiore è la probabilità che l’ESMA concluda che la CCP è a rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.305.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:305:TOC

 

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