La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 33,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1999, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima stabilisce la necessaria base legislativa per una governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima trasparente, prevedibile ed efficiente in termini di costi. Esso mira ad assicurare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia e la realizzazione degli impegni dell’Unione a lungo termine in materia di emissioni di gas a effetto serra in linea con l’accordo di Parigi, in particolare degli obiettivi e dei traguardi concernenti la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l’energia da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.
(2)La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto un nuovo obiettivo vincolante in materia di energia da fonti rinnovabili per l’Unione per il 2030 pari almeno al 32% del consumo lordo di energia finale.
(3)Al fine di conseguire l’obiettivo vincolante dell’UE di almeno il 32 % di energia da fonti rinnovabili nel 2030, gli Stati membri devono contribuire con una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale. Il conseguimento dell’obiettivo vincolante complessivo dell’Unione poggia anche sull’obbligo che incombe agli Stati membri di utilizzare l’energia da fonti rinnovabili anche nei settori del riscaldamento e del raffrescamento e dei trasporti a norma degli articoli 23 e 25 della direttiva (UE) 2018/2001. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/1999 delinea una traiettoria indicativa per il periodo 2021-2030 per il contributo di ciascuno Stato membro alle fonti di energia rinnovabili e per l’obiettivo dell’Unione, con tre punti di riferimento da raggiungere nel 2022, 2025 e 2027.
(4)Al fine di consentire un monitoraggio adeguato e un’azione correttiva rapida da parte degli Stati membri e della Commissione, la Commissione dovrebbe valutare, tra l’altro, il raggiungimento dei punti di riferimento nel 2022, 2025 e 2027 sulla base delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima degli Stati membri.
(5)Se la Commissione conclude, in tale contesto, che uno o più punti di riferimento dell’Unione non sono stati raggiunti, gli Stati membri che sono rimasti al di sotto del proprio punto di riferimento nazionale dovrebbero assicurare l’attuazione di misure supplementari per colmare il divario rispetto all’obiettivo dell’UE per il 2030 in materia di energie rinnovabili. Una di queste misure potrebbe consistere in un pagamento finanziario volontario al meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile dell’Unione allo scopo di colmare, in tutto o in parte, il divario relativo al punto di riferimento nazionale, nella misura in cui l’energia rinnovabile generata dagli impianti finanziati dal meccanismo di finanziamento sarebbe attribuita statisticamente agli Stati membri partecipanti in ragione nel rispettivo pagamento. Tale meccanismo dovrebbe agevolare gli Stati membri offrendo loro la possibilità di aumentare la quota settoriale delle energie rinnovabili nei settori dell’energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento e dei trasporti.
(6)La direttiva (UE) 2018/2001 impone alla Commissione di sostenere gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri nel settore dell’energia rinnovabile attraverso un quadro favorevole anche grazie a un maggiore utilizzo dei fondi dell’Unione. In particolare, tale sostegno dovrebbe mirare a ridurre il costo del capitale per progetti nel campo delle energie rinnovabili e a rafforzare la cooperazione regionale tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, attraverso progetti comuni, regimi di sostegno comuni e l’apertura di regimi di sostegno per l’energia elettrica da fonti rinnovabili ai produttori situati in altri Stati membri. A tale riguardo e fatti salvi i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2018/2001, la partecipazione di uno Stato membro al meccanismo può essere considerata alla stregua di un’apertura dei regimi di sostegno all’energia elettrica da fonti rinnovabili.
(7)Al fine di sostenere la diffusione dell’energia rinnovabile in tutta l’Unione, il meccanismo dovrebbe contribuire al quadro favorevole, in particolare fornendo un sostegno sotto forma di prestiti e sovvenzioni.
(8)Per sostenere il duplice obiettivo di colmare il divario esistente, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999, e di contribuire al quadro favorevole, come previsto dalla direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le disposizioni necessarie per l’istituzione e il funzionamento di un meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile.
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