Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1266 della Commissione del 9 Settembre 2020 che permette alla Danimarca di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L’azoto è incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso.

(2)A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18 «insetticidi» (2). I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri, tra cui la Danimarca, e sono forniti in bombole per gas (3).

(3)L’azoto può essere generato anche in situ dall’aria ambiente. L’uso dell’azoto generato in situ non è attualmente approvato nell’Unione e il principio attivo non figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell’elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (4).

(4)Il 29 aprile 2020, a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall’aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»).

(5)Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così il patrimonio culturale a serio rischio.

(6)L’azoto generato in situ è usato per creare un’atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, per il controllo degli organismi nocivi per il patrimonio culturale. L’azoto è separato dall’aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell’atmosfera è aumentata al 99 % circa e, di conseguenza, l’ossigeno si esaurisce quasi completamente. L’umidità dell’azoto pompato nell’area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell’oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento.

(7)Secondo le informazioni contenute nella domanda, l’uso di azoto generato in situ sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle istituzioni culturali. Secondo la Danimarca, si tratta del metodo che comporta il minor numero di effetti negativi e potenzialmente dannosi noti per i materiali e le combinazioni di materiali di cui sono costituiti gli oggetti del patrimonio culturale.

(8)Il metodo dell’anossia o dell’atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali – Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l’azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia.

(9)Sono disponibili altre tecniche per il controllo degli organismi nocivi, come le tecniche di shock termico (ad alte o basse temperature) e l’uso di biocidi contenenti altri principi attivi. Tuttavia, secondo la Danimarca, ognuna di queste tecniche presenta limiti relativamente ai tipi di materiali sui quali può essere applicata.

(10)Come indicato nella domanda, le istituzioni culturali utilizzano raramente altri principi attivi a causa del loro profilo di pericolosità. Dopo il trattamento con tali sostanze, infatti, i residui presenti sugli oggetti trattati possono essere progressivamente rilasciati nell’ambiente, il che comporta un rischio per la salute umana e per l’ambiente. Questo aspetto è di particolare rilevanza per le istituzioni culturali che sono aperte al pubblico e per gli addetti che lavorano con gli oggetti del patrimonio culturale e li manipolano. Inoltre l’uso di alcuni principi attivi può causare alterazioni del colore e dell’aspetto degli oggetti del patrimonio culturale.

Fatto a Bruxelles, il 9 Settembre 2020

 

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.297.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2020:297:TOC

 

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