(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 289 del 3 Settembre 2020)
All’articolo 10, paragrafo 2, lettera a),
anziché:
«per le informazioni specificate nell’allegato XI e nella “Sezione informazioni sulle operazioni” negli allegati XIII e XV la data limite dei dati non è successiva a due mesi di calendario prima della data di presentazione;»,
leggasi:
«per le informazioni specificate nell’allegato XI e nella “Sezione relativa alle informazioni sull’operazione” negli allegati XIII e XV la data limite dei dati non è successiva a due mesi di calendario prima della data di presentazione;».
All’articolo 10, paragrafo 2, lettera b),
anziché:
«per le informazioni specificate in tutte le sezioni degli allegati XIII e XV diverse dalla “Sezione informazioni sulle operazioni”, la data limite dei dati non è successiva a un mese di calendario prima della data di presentazione.»,
leggasi:
«per le informazioni specificate in tutte le sezioni degli allegati XIII e XV diverse dalla “Sezione relativa alle informazioni sull’operazione”, la data limite dei dati non è successiva a un mese di calendario prima della data di presentazione.».
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