Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione del 2 Settembre 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)I contingenti di pesca per l’anno 2019 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

-Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio (2),

-Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio (3),

-Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio (4) e

-Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (5).

(2)I contingenti di pesca per l’anno 2020 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

-Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio

-Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio (6),

-Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio (7) e

-Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (8).

(3)A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2019. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2020 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.

(6)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 della Commissione (9) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/112 della Commissione (10) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2019 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2019 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2020 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(7)È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2020 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione (11).

(8)Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

1.I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123 per il 2020 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento.

2.Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 Settembre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0021.01.ITA&toc=OJ:L:2020:288:TOC

 

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