La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il 27 novembre 2019 i costruttori Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd., Opel Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Volkswagen AG, Volkswagen AG Nutzfahrzeuge e i fornitori SEG Automotive Germany GmbH e Valeo Electrification Systems, come disposto dall’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2), hanno presentato congiuntamente una richiesta di modifica («la richiesta») della decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della Commissione (3) per prorogarne la validità al fine di contemplare le condizioni di cui alla procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test procedure, WLTP) stabilita nel regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (4) e di includere nel suo ambito di applicazione l’uso della tecnologia innovativa in determinate autovetture ibride elettriche non a ricarica esterna (NOVC-HEV) nonché in determinate autovetture sia NOVC-HEV sia a motore a combustione interna che possono essere alimentate con determinati carburanti alternativi.
(2)Il 27 novembre 2019 i fabbricanti Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd., Opel Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Volkswagen AG, Volkswagen AG Nutzfahrzeuge e i fornitori SEG Automotive Germany GmbH, Mitsubishi Electric Corporation e Valeo Electrification Systems hanno presentato congiuntamente una domanda di approvazione («la domanda»), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, come tecnologia innovativa della funzione di generatore efficiente nei generatori-starter a 12 volt (in appresso «12 V») per l’uso sia in veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna che possono essere alimentati a benzina, diesel o determinati carburanti alternativi sia in determinati veicoli NOVC-HEV della categoria N1 che possono essere alimentati da tali carburanti.
(3)La richiesta e la domanda sono state valutate conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, al regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione (5) e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (versione luglio 2018) (7).
(4)Considerando che la richiesta e la domanda riguardano la medesima tecnologia innovativa e che per il suo uso nelle categorie di veicoli interessate si applicano le stesse condizioni, è opportuno trattare sia la richiesta di modifica sia la domanda di approvazione in un’unica decisione.
(5)Un generatore-starter a 12 V può funzionare come un motore elettrico che converte l’energia elettrica in energia meccanica o come un generatore che converte l’energia meccanica in energia elettrica, ossia come un normale alternatore. La tecnologia oggetto della richiesta e della domanda riguarda una funzione di generatore efficiente del generatore-starter a 12 V.
(6)La funzione di generatore efficiente del generatore-starter a 12 V è già stata approvata con la decisione di esecuzione (UE) 2017/785 e la decisione di esecuzione (UE) 2020/728 della Commissione (8) come tecnologia innovativa da utilizzare nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri a motore a combustione interna, nonché in determinate NOVC-HEV delle stesse categorie di veicoli. La tecnologia innovativa è stata approvata anche per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri che possono essere alimentati con determinati carburanti alternativi. Secondo le decisioni di esecuzione citate, la tecnologia innovativa è in grado di ridurre le emissioni di CO2 in un modo solo parzialmente contemplato dalle misurazioni effettuate nel quadro della prova delle emissioni nell’ambito del NEDC.
(7)La richiesta e la domanda fanno tuttavia riferimento alla procedura WLTP, ed è dimostrato che anche le misurazioni effettuate nel quadro della prova delle emissioni conformemente a tale procedura includono solo parzialmente i risparmi di CO2 derivanti dalla tecnologia utilizzata in generatori-starter efficienti a 12 V.
(8)In base all’esperienza acquisita con la valutazione delle domande approvate con le decisioni di esecuzione (UE) 2017/785 e (UE) 2020/728, e tenuto conto delle informazioni fornite nella domanda e nella richiesta oggetto della presente decisione, è stato dimostrato in modo soddisfacente e conclusivo che la funzione di generatore efficiente del generatore-starter a 12 V soddisfa i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/631 e i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014.
(9)La richiesta e la domanda riguardano l’uso della funzione di generatore efficiente del generatore-starter a 12 V installato in autoveicoli e veicoli commerciali leggeri con motori a combustione interna alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o in veicoli NOVC-HEV della categoria M1 o N1 che possono essere alimentati con i carburanti citati e per i quali, conformemente all’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile usare, senza correzione, i valori misurati per il consumo di carburante e le emissioni di CO2.
(10)Sia la richiesta che la domanda fanno riferimento alla metodologia per determinare i risparmi di CO2 derivanti dall’uso dei generatori-starter a 12 V di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/785, fatta eccezione per le proposte volte a modificare la velocità media, da quella del NEDC (33,58 km/h) a quella della WLTP (46,6 km/h), e a introdurre una procedura di rodaggio.
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