Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione del 25 Agosto 2020 relativo a una deroga al Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, l’articolo 40, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/2031 ha abrogato e sostituito la direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2), mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3) ha sostituito gli allegati da I a V di tale direttiva.

(2)L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in combinato disposto con l’allegato VI, punto 1, vieta l’introduzione nell’Unione di piante da impianto di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., esclusi i frutti e le sementi. In precedenza il corrispondente divieto era stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l’allegato III, parte A, punto 1.

(3)La decisione 2002/887/CE della Commissione (4) ha autorizzato gli Stati membri a prevedere deroghe alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, riguardo ai divieti di cui all’allegato III, parte A, punto 1, della medesima direttiva, per i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Giappone.

(4)Il 3 agosto 2017 il Giappone ha chiesto che tale autorizzazione fosse estesa anche alle piante bonsai di pino nero (Pinus thunbergii Parl.) nanizzate naturalmente o artificialmente e ha fornito informazioni tecniche a sostegno di tale richiesta.

(5)Nel maggio 2019 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso un parere scientifico nel quale ha valutato i rischi fitosanitari derivanti dalle piante bonsai di pino nero importate dal Giappone (5). Tale parere scientifico, che si basava sulle informazioni scientifiche e tecniche disponibili fornite dal Giappone, ha valutato come probabile l’indennità dagli organismi nocivi potenzialmente associati a tale merce, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(6)Alcuni degli organismi nocivi in questione non sono ancora inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione ma potrebbero soddisfare i criteri per figurarvi, e dovrebbero pertanto essere soggetti alle misure provvisorie di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Sulla base del parere scientifico dell’EFSA, le condizioni per l’importazione delle piante bonsai di Pinus thunbergii Parl. dal Giappone che garantiscono un determinato livello di indennità dagli organismi nocivi sono ritenute accettabili e dovrebbe essere concessa una deroga per l’introduzione di tali piante nell’Unione, per un periodo iniziale fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire un riesame di tali misure.

(7)Nell’ottobre 2019 il Giappone ha inoltre presentato una richiesta di proroga della deroga concessa dalla decisione 2002/887/CE per Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L. Le circostanze che giustificavano tale deroga a norma della decisione 2002/887/CE sussistono tuttora e i rischi fitosanitari derivanti dall’introduzione di tali merci rimangono bassi. Poiché non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche ivi contenute, è opportuno concedere la proroga della deroga. L’elenco degli organismi nocivi rilevanti per Pinus sp. dovrebbe tuttavia essere aggiornato per tener conto delle recenti modifiche della tassonomia e delle nuove informazioni scientifiche contenute nel parere scientifico dell’EFSA.

(8)Tale deroga dovrebbe essere soggetta alle medesime prescrizioni di cui alla decisione 2002/887/CE. Tali prescrizioni dovrebbero applicarsi fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e in particolare le prescrizioni di cui all’allegato VII, punto 30, di tale regolamento per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, eccetto le sementi.

(9)Poiché la direttiva 2000/29/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031, è opportuno abrogare la decisione 2002/887/CE e sostituirla con il presente regolamento per motivi di chiarezza e coerenza giuridica.

(10)La deroga prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per consentirne il riesame.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.277.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2020:277:TOC

 

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