La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, e l’articolo 7, paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (2) fissa misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento. Tali misure comprendono il monitoraggio dei mancati regolamenti e la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti. Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 specifica inoltre i dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso.
(2)I portatori di interessi, tra cui CSD, CCP, sedi di negoziazione, imprese di investimento ed enti creditizi, hanno indicato che a causa di nuovi sviluppi, come la prevista attuazione, il 21 e 22 novembre 2020, del meccanismo di penalizzazione istituito congiuntamente dai CSD che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune, è necessario più tempo per adeguarsi alle misure specificate nel regolamento delegato (UE) 2018/1229. I portatori di interessi in questione hanno inoltre indicato che è necessario più tempo per le necessarie modifiche dei sistemi informatici, per lo sviluppo e l’aggiornamento dei messaggi ISO, per le verifiche di mercato e per le modifiche degli accordi contrattuali tra le parti interessate. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha ritenuto opportuno fornire ai portatori di interessi più tempo per adeguarsi a tali misure. È pertanto opportuno posticipare l’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.
(5)La portata e l’impatto previsto di questa modifica sono limitati in quanto si tratta solo di un breve rinvio della data in cui sarà applicabile il nuovo regime della disciplina del regolamento, e i partecipanti al mercato hanno già fornito i loro contributi. L’ESMA non ha condotto alcuna consultazione pubblica aperta. Tuttavia l’ESMA ha effettuato un’analisi dei potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Nell’elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA ha inoltre collaborato con i membri del Sistema europeo di banche centrali. La Commissione è altresì stata contattata da portatori di interessi favorevoli a un rinvio dell’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229
L’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è sostituito dal seguente:
«Articolo 42
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2021.»
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 Maggio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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