Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 Agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2) è applicata dal maggio 2015 allo scopo di prevenire l’ulteriore diffusione e l’introduzione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) («l’organismo nocivo specificato»). Tale decisione di esecuzione è stata aggiornata più volte per tenere conto degli elementi di prova scientifici e tecnici disponibili in quel momento.

(2)Il 15 maggio 2019 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un nuovo parere scientifico (3) sul rischio per la sanità delle piante rappresentato dall’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, riguardante in modo particolare il potenziale insediamento, la diffusione a breve e a lungo raggio, la durata del periodo asintomatico e l’impatto dell’organismo nocivo specificato come pure un aggiornamento sulle opzioni per la riduzione del rischio. Il 15 maggio 2019 l’Autorità ha pubblicato una relazione scientifica (4) sull’efficacia delle misure di controllo in planta dell’organismo nocivo specificato, che ha confermato quanto già indicato in precedenza, ossia che non sono attualmente disponibili misure di controllo per eliminare l’organismo nocivo specificato da una pianta malata in condizioni di campo aperto. Il 25 giugno 2019 l’Autorità ha pubblicato una scheda di sorveglianza fitosanitaria (pest survey card) (5) sull’organismo nocivo specificato, che fornisce ulteriori elementi atti a garantire attività di indagine più mirate. Il 28 aprile 2020 l’Autorità ha aggiornato la banca dati delle specie vegetali risultate infette dall’organismo nocivo specificato nel mondo (6). L’8 giugno 2020 l’Autorità ha poi pubblicato le linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa (Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa) (7), che aiuteranno gli Stati membri nell’applicare il livello di confidenza e la prevalenza attesa proposta e nel preparare le attività di indagine da svolgere all’interno e all’esterno delle aree delimitate nel territorio dell’Unione.

(3)I recenti sviluppi scientifici, gli esiti degli audit effettuati dalla Commissione negli Stati membri interessati e l’esperienza acquisita con l’attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 indicano la necessità di aggiornare tali misure al fine di garantire un approccio più mirato al controllo dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione.

(4)A fini di chiarezza, la definizione di «piante ospiti» dovrebbe riferirsi a tutti i generi o a tutte le specie vegetali risultati infetti dall’organismo nocivo specificato nel mondo, mentre la definizione di «piante specificate» dovrebbe riferirsi esclusivamente alle piante ospiti risultate infette da una particolare sottospecie dell’organismo nocivo specificato. In tale contesto, e al fine di garantire una certa proporzionalità, alcune delle misure previste nel presente regolamento dovrebbero applicarsi solo alle piante ospiti e altre solo alle piante specificate.

(5)Per poter disporre di un quadro più completo della presenza dell’organismo nocivo specificato, gli Stati membri dovrebbero intensificare le indagini annuali volte a rilevarla, in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti.

(6)Al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato e prevenirne l’ulteriore diffusione nel resto dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infetta e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. La larghezza delle zone cuscinetto dovrebbe essere proporzionata al livello di rischio e alla capacità di diffusione del vettore.

(7)In casi isolati di presenza dell’organismo nocivo specificato, non dovrebbe tuttavia essere obbligatorio stabilire un’area delimitata qualora sia possibile eliminare tale organismo nocivo dalle piante, di recente introduzione, in cui ne è stata riscontrata la presenza. Questo sarà l’approccio più proporzionato purché le indagini svolte nell’area interessata permettano di concludere che l’organismo nocivo specificato non vi si è insediato.

(8)È opportuno concludere che l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato non è più possibile in determinate aree dell’Unione. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare in tali aree misure intese al contenimento, anziché all’eradicazione, dell’organismo nocivo specificato. Tali misure dovrebbero essere meno rigorose delle misure di eradicazione, ma dovrebbero assicurare un approccio diligente nelle indagini e azioni precauzionali rafforzate nelle rispettive zone cuscinetto e nella parte esterna delle zone infette, al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione.

(9)Al fine di garantire la rimozione immediata delle piante infette e prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione, è opportuno che il monitoraggio delle aree delimitate sia effettuato con cadenza annuale nel periodo più adatto dell’anno. Il monitoraggio dovrebbe inoltre riguardare in modo particolare i vettori presenti nell’area delimitata, al fine di determinare il rischio di ulteriore diffusione da parte dei vettori e di valutare l’efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi.

(10)L’esperienza conferma, in linea con gli elementi di prova scientifici più recenti, che il controllo dei vettori, insieme all’eliminazione immediata dell’inoculo batterico, è fondamentale per prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire la corretta applicazione dei trattamenti fitosanitari, prima della rimozione delle piante e anche nel corso dell’anno, contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti dovrebbero comprendere trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori e si dovrebbero privilegiare per quanto possibile le soluzioni non chimiche.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.269.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:269:TOC

 

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