La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
1.FATTI
1.1.LA RICHIESTA
(1)Il 13 dicembre 2019 SJ AB («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»). La richiesta è conforme all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione (2).
(2)La richiesta riguarda il trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia. In particolare, la richiesta verte sul trasporto ferroviario di passeggeri che costituisce un’attività relativa alla gestione di reti in conformità dell’articolo 11 della direttiva 2014/25/UE e non si riferisce agli appalti delle autorità di trasporto pubblico regionali, nazionali o di altre autorità (3).
(3)Il capitolo 3, paragrafo 24, della legge svedese concernente gli appalti pubblici nei settori dei servizi di pubblica utilità (4) consente agli enti aggiudicatori di presentare richieste a norma dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. Il richiedente è un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE e svolge attività relative alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario ai sensi dell’articolo 11 di tale direttiva.
(4)La richiesta era accompagnata da posizioni motivate e giustificate, che sono state adottate da due autorità nazionali indipendenti competenti per le attività in questione, ossia l’Agenzia svedese dei trasporti e l’Autorità svedese garante della concorrenza. Esse analizzano in modo approfondito le condizioni per l’applicabilità alle attività in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. A norma dell’allegato IV, punto 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE, dato che il mercato non può essere considerato liberamente accessibile a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, la Commissione dispone di 130 giorni lavorativi per adottare una decisione di esecuzione in merito alla richiesta. Il termine iniziale scade il 3 luglio 2020 (5).
(5)Il 30 marzo e il 29 maggio 2020 la Commissione ha tenuto due conferenze telefoniche con i rappresentanti del richiedente, il quale ha presentato ulteriori osservazioni il 4 maggio e il 4 giugno 2020.
1.2.IL RICHIEDENTE
(6)Il richiedente è un’impresa pubblica, interamente di proprietà dello Stato svedese, creata nel 2001 come una delle sei divisioni formate in seguito al distacco e alla trasformazione in società per azioni della società ferroviaria storica Affärsverket Statens Järnvägar, in precedenza di proprietà statale. Il richiedente svolge la propria attività nel settore del trasporto ferroviario di passeggeri.
(7)Nel 2018 sono stati registrati 31,8 milioni di viaggi (6), il che indica che il richiedente ha effettuato giornalmente 1 200 partenze da 284 stazioni (7). Il richiedente opera per lo più in Svezia, ma effettua servizi ferroviari anche verso Oslo, Halden, Narvik e Copenaghen.
(8)Il modello d’impresa del richiedente si fonda su due pilastri: la prestazione di servizi ferroviari commerciali con il proprio marchio e la fornitura di servizi ferroviari appaltati dalle autorità di trasporto pubblico regionali e nazionali attraverso il proprio marchio o quello dell’amministrazione appaltante (8).
(9)Il trasporto ferroviario in Svezia sta aumentando a causa della crescita demografica e dell’urbanizzazione, della deregolamentazione e dell’internazionalizzazione, nonché della maggiore consapevolezza ambientale. Nel 2018 (9) l’aumento dei viaggi rispetto all’anno precedente è stato del 2 % in termini di passeggeri/chilometri.
2.QUADRO GIURIDICO
(10)La direttiva 2014/25/UE si applica all’aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo, salvo che l’attività sia esonerata a norma dell’articolo 34 della medesima direttiva.
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