La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1150 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lituania, Polonia e Slovacchia.
(2)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell’Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un’azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. Inoltre l’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure da adottare in caso di conferma della presenza di peste suina africana in suini selvatici. L’esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione delle aziende infette e le altre misure relative all’eradicazione di tale malattia nelle popolazioni di suini domestici e selvatici.
(3)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1150 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini domestici in Polonia e Slovacchia e in suini selvatici in Lettonia.
(4)Alla fine di luglio e ad agosto 2020 sono stati rilevati dieci focolai di peste suina africana in suini domestici nei distretti di Chełmno, Biłgoraj, Garwolin, Hrubieszów, Lubartów, Przeworsk e Zielona Góra in Polonia, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE o in zone attualmente elencate nella parte III di tale allegato, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II del medesimo allegato. Questi focolai di peste suina africana in suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Polonia colpite da questi recenti focolai di peste suina africana dovrebbero ora essere elencate nella parte III, anziché nella parte II, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La zona della Polonia elencata nella parte II di tale allegato, situata nelle immediate vicinanze delle zone elencate nella parte III colpite da questi recenti casi di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, di detto allegato.
(5)Ad agosto 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel comune di Ventspils in Lettonia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Lettonia attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(6)Ad agosto 2020 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Košice-okolie in Slovacchia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La presenza di tale focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Slovacchia colpita da questo recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(7)A seguito di questi recenti focolai di peste suina africana in suini domestici in Polonia e in Slovacchia e del recente caso di peste suina africana in un suino selvatico in Lettonia, e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(8)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nella situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Polonia, la Slovacchia e la Lettonia e inserirle debitamente negli elenchi di cui all’allegato, parti II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Dato che nell’allegato, parti II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione e molto dinamica, nell’apportare modifiche alle zone elencate in tali parti si deve sempre prestare particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti, come è stato fatto in questo caso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le parti I, II e III di tale allegato.
(9)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 Agosto 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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