Decisione della Commissione del 23 Luglio 2014 relativa all'aiuto di Stato SA 15395 (C 11/04) concesso dalla Grecia a Olympic Airways (privatizzazione).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni,

considerando quanto segue:

I.PROCEDIMENTO

(1)Con decisione C(2004)772 del 16 marzo 2004 (1), la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato per quanto riguarda un certo numero di flussi e trasferimenti di capitale da e verso Olympic Airlines (OAL) e Olympic Airways Services (OAS).

(2)Il 14 settembre 2005 la Commissione (2), mediante adozione di decisione negativa C(2005)2706, ha chiuso il caso C11/2004 relativo ad aiuti di Stato illegali e incompatibili concessi a OAL e a OAS.

(3)Mediante le decisioni C(2008)5074 del 17 settembre 2008 (3) e C(2009)1824 del 10 marzo 2009 (4), la Commissione ha autorizzato la vendita di alcuni attivi essenziali di OAL e OAS, ritenendo che tale vendita non configurasse aiuto di Stato a condizione che avvenisse nel rispetto delle disposizioni contenute nelle due decisioni.

(4)Successivamente OAL e OAS sono state messe in liquidazione e si è proceduto alla nomina di un fiduciario incaricato del controllo della vendita, da parte del liquidatore, degli attivi residui mediante procedura di liquidazione.

(5)Il 13 settembre 2010 il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione negativa C(2005)2706 del 14 settembre 2005 della Commissione (5), sostenendo che quest'ultima non era riuscita a stabilire con sufficiente certezza se alcune delle misure contestate prese nei confronti di OAS configurassero aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno né ad addurre motivazioni con riguardo ad alcune misure nei confronti di OAL.

(6)Il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione C(2005)2706 con cui la Commissione imponeva il recupero degli aiuti concessi: a) a Olympic Airlines, sotto forma di una sopravvalutazione di 91,5 milioni di EUR degli attivi di Olympic Airways trasferiti a Olympic Airlines e b) a Olympic Airlines, che aveva accettato di pagare canoni ridotti per la sublocazione di aerei per un importo pari a 39,75 milioni di EUR.

(7)La Commissione non ha presentato ricorso contro l'annullamento parziale.

(8)Con lettere in data 8 ottobre 2010, 26 luglio 2011, 12 ottobre 2011, 7 marzo 2012, 16 novembre 2012, 7 febbraio 2013, 25 giugno 2013 e 19 dicembre 2013, la Commissione ha chiesto informazioni sulla procedura di liquidazione, incluso il suo stato di avanzamento.

(9)Le autorità greche hanno risposto con lettere in data: 8 novembre 2010, 11 agosto 2011, 15 dicembre 2011, 10 luglio 2012, 4 febbraio 2013, 22 aprile 2013 e 5 agosto 2013.

II.DESCRIZIONE DELLE MISURE

(10)Per quanto riguarda la sopravvalutazione degli attivi di Olympic Airways, nella sua decisione C(2005)2706 la Commissione concludeva che, sopravvalutando gli attivi trasferiti a Olympic Airlines al momento della sua creazione, la Grecia aveva concesso a Olympic Airways un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno per un ammontare di 91,5 milioni di EUR.

(11)Quanto ai canoni di sublocazione, nella sua decisione C(2005)2706 la Commissione concludeva che la Grecia aveva illegalmente concesso aiuti di Stato a Olympic Airlines sotto forma di canoni di sublocazione ridotti concordati con Olympic Airlines.

(12)Con lettera dell'8 novembre 2010, le autorità greche hanno confermato che, a partire dal 2 ottobre 2009, la Corte d'appello di Atene aveva posto entrambe le società in regime di liquidazione speciale, in conformità dell'articolo 14 A della legge 3429/2005, integrato dall'articolo 40 della legge 3710/2008.

(13)Le autorità greche hanno inoltre confermato la cessazione, nel 2009, di tutte le attività e operazioni commerciali delle due società e la nomina a liquidatore di «Ethniki Kefalaiou», una controllata al 100 % della «Banca nazionale di Grecia».

(14)In linea con la decisione C(2008)5074 della Commissione, del 17 settembre 2008, il fiduciario incaricato del controllo ha presentato la sua relazione finale sulla vendita di alcuni attivi principali di OAL e OAS.

(15)Stando alle informazioni fornite dalle autorità greche e dal fiduciario, tutte le fasi salienti del processo di vendita, inclusa la creazione di nuove società e la loro vendita a un investitore a prezzi di mercato e la cessazione delle attività delle vecchie società, sono avvenute in conformità della decisione C(2008)5074 del 17 settembre 2008.

(16)Secondo quanto affermano le autorità greche, la liquidazione di OAL e OAS è tuttora in corso. Restano alcuni attivi che però saranno difficilmente venduti. Quando la vendita sarà ultimata, si procederà all'iscrizione a registro dei crediti da recuperare.

III.CONCLUSIONI

(17)OAL e OAS sono state messe in liquidazione e alcuni attivi principali sono stati trasferiti a diversi acquirenti, a prezzi di mercato, mediante una procedura di gara aperta, incondizionata e non discriminatoria, ai sensi della decisione C(2008)5074 della Commissione del 17 settembre 2008. Inoltre, la maggior parte degli attivi di OAL e OAS sono stati venduti e i pochi che rimangono stanno per esserlo. Dal momento che le società in liquidazione non svolgono più alcuna attività economica, è estremamente improbabile che in futuro decidano di riprendere tale attività.

(18)È dunque superfluo avviare un'indagine formale sulle questioni rimanenti. Il procedimento di indagine avviato dalla decisione C(2004)772 del 16 marzo 2004 può pertanto essere chiuso poiché ne viene meno l'utilità.

(19)L'ingiunzione di recupero imposta dalla decisione C(2005)2706 della Commissione, del 14 settembre 2005, è già stata per la maggior parte attuata. Resta tuttora da recuperare un importo pari a circa 70 000 EUR. Secondo quanto affermano le autorità greche il recupero di detto importo è in corso e la Commissione sta monitorando tale processo.

(20)Alla luce di quanto precede, il procedimento avviato con la decisione C(2004)772 del 16 marzo 2004, che ha portato alla decisione di recupero C(2005)2706 della Commissione del 14 settembre 2005, parzialmente annullata dalla sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, può considerarsi chiuso.

(21)La Commissione ricorda l'obbligo che tuttora incombe alle autorità greche di registrare tempestivamente le richieste di recupero crediti ancora pendenti e di informarne la Commissione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE avviata con la decisione C(2004)772 della Commissione, del 16 marzo 2004, è chiusa per quanto riguarda gli aiuti concessi a Olympic Airlines sotto forma di una sopravvalutazione degli attivi di Olympic Airways pari a 91,5 milioni di EUR e sotto forma di un accordo che prevedeva il versamento di canoni ridotti per la sublocazione di aerei per un totale di 39,75 milioni di EUR.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 23 Luglio 2014

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_358_R_0011

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