Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
(2)Per il Fondo è fissato un importo annuo massimo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).
(3)L’8 novembre 2019 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni meteorologici estremi nelle Azzorre.
(4)Il 28 novembre 2019 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di precipitazioni torrenziali che hanno provocato alluvioni nelle regioni di Valencia, Murcia, Castilla-La Mancia e Andalusia.
(5)Il 10 gennaio 2020 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei fenomeni meteorologici estremi verificatisi in 17 regioni nell’autunno 2019.
(6)Il 29 gennaio 2020 l’Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei fenomeni meteorologici estremi del novembre 2019.
(7)Le domande presentate da Portogallo, Spagna, Italia e Austria soddisfano le condizioni per l’erogazione di un contributo finanziario a titolo del Fondo stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(8)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario a Portogallo, Spagna, Italia e Austria.
(9)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,
Hanno adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:
a)L’importo di 8 212 697 EUR è erogato al Portogallo;
b)L’importo di 56 743 358 EUR è erogato alla Spagna;
c)L’importo di 211 707 982 EUR è erogato all’Italia;
d)L’importo di 2 329 777 EUR è erogato all’Austria.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 18 Giugno 2020.
Fatto a Bruxelles, il 18 Giugno 2020
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
M. SASSOLI
Per il Consiglio
La Presidente
BRNJAC
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