La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 6, 8, 9 e 10, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/792 stabilisce un quadro comune per la produzione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC), dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (owner-occupied housing - OOH) e dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB).
(2)A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe integrare, nella misura compatibile con tale regolamento, le disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 1749/96 (2) e (CE) n. 2214/96 (3) della Commissione, del regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio (4), dei regolamenti (CE) n. 2646/98 (5) e (CE) n. 1617/1999 (6) della Commissione, del regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio (7), dei regolamenti (CE) n. 2601/2000 (8), (CE) n. 2602/2000 (9), (CE) n. 1920/2001 (10), (CE) n. 1921/2001 (11) e (CE) n. 1708/2005 (12) della Commissione, del regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio (13), dei regolamenti (CE) n. 330/2009 (14), (UE) n. 1114/2010 (15) e (UE) n. 93/2013 (16) della Commissione adottati sulla base del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (17), riducendo nel contempo, nella misura opportuna, il numero complessivo di atti di esecuzione.
(3)Gli Stati membri dovrebbero procedere annualmente all’aggiornamento dei pesi dei sottoindici per gli indici armonizzati. È pertanto necessario specificare norme per il calcolo dei pesi.
(4)Poiché non è possibile osservare tutte le operazioni dell’universo di riferimento dell’IPCA, dovrebbero essere stabilite norme per il campionamento.
(5)L’IPCA misura le variazioni dei prezzi al consumo. Al fine di garantire che il concetto di «prezzo» sia applicato in modo armonizzato dagli Stati membri, è necessario stabilire norme sul trattamento dei prezzi.
(6)L’IPCA dovrebbe misurare variazioni di prezzo pure, non influenzate da cambiamenti di qualità. È pertanto necessario stabilire norme per le sostituzioni e gli aggiustamenti di qualità.
(7)Gli indici armonizzati dovrebbero essere indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente. È pertanto necessario definire gli aggregati elementari e specificare i metodi di combinazione dei prezzi osservati per elaborare gli indici elementari di prezzo.
(8)Al fine di garantire l’elevata qualità delle stime rapide dell’IPCA e di consentire alla Commissione (Eurostat) di calcolare gli aggregati necessari, gli Stati membri la cui moneta è l’euro dovrebbero trasmettere le stime rapide secondo la stessa disaggregazione dell’IPCA.
(9)Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici che sono già stati pubblicati possono essere riveduti. È pertanto necessario specificare le condizioni alle quali tali revisioni dovrebbero essere effettuate.
(10)Al fine di ottenere risultati affidabili e comparabili da tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire e attuare un quadro metodologico comune per l’elaborazione dell’IPCA-TC.
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