Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione del 31 Luglio 2020 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1956.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il materiale elettrico conforme a norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell’allegato I della stessa.

(2)Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) la stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché la redazione, la revisione e il completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE. Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, a Cenelec ed ETSI.

(3)Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno elaborato le seguenti norme armonizzate e una relativa modifica: EN 50620:2017 e EN 50620:2017/A1:2019 per i cavi per la ricarica dei veicoli elettrici; EN IEC 60947-9-1:2019 per lo spegnimento dell’arco; e EN 61643-31:2019 per i limitatori di sovratensioni di bassa tensione.

(4)Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno rivisto le seguenti norme, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione (3): EN 60691:2003; EN 60728-11:2010; EN 60934:2001; EN 60974-2:2013; EN 60974-3:2014; EN 60974-5:2013; EN 60974-7:2013; EN 61535:2009; EN 61558-1:2005; EN 61851-1:2011; ed EN 62275:2015. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle seguenti norme armonizzate e relative modifiche: EN 60691:2016 e EN 60691:2016/A1:2019, per i protettori termici; EN 60728-11:2017 e EN 60728-11:2017/A11:2018, per le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi; EN IEC 60934:2019 per gli interruttori automatici per apparecchiature; EN IEC 60947-9-1:2019 per lo spegnimento dell’arco; EN IEC 60974-2:2019, EN IEC 60974-3:2019, EN IEC 60974-5:2019 e EN IEC 60974-7:2019, per la saldatura ad arco; EN IEC 61535:2019 per i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa; EN IEC 61558-1:2019 per i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni; EN IEC 61851-1:2019 per il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici; e EN IEC 62275:2019 per le fascette di cablaggio per installazioni elettriche.

(5)Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno modificato le norme seguenti, i cui riferimenti sono inclusi nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione (4): EN 60335-1:2012; e EN 60335-2-4:2010. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative seguenti: EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 e EN 60335-1:2012/A14:2019 per gli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare; e EN 60335-2-4:2010/A2:2019 per le centrifughe asciugabiancheria. Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le seguenti norme, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/02: EN 60335-2-5:2015; EN 60335-2-7:2010; EN 60335-2-12:2003; EN 60335-2-13:2010; EN 60335-2-17:2013; EN 60335-2-35:2016; EN 60335-2-47:2003; EN 60335-2-48:2003; EN 60335-2-49:2003; EN 60335-2-52:2003; EN 60335-2-61:2003; EN 60335-2-66:2003; EN 60335-2-84:2003; EN 60335-2-87:2002; EN 60335-2-98:2003; EN 60947-5-4:2003; EN 61347-2-7:2012; EN 61347-2-11:2001; EN 61386-1:2008; e EN 62035:2014. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative seguenti: EN 60335-2-5:2015/A11:2019 per lavastoviglie; EN 60335-2-7:2010/A2:2019 per macchine lavabiancheria; EN 60335-2-12:2003/A2:201 e EN 60335-2-12:2003/A11:2019 per scaldavivande elettrici ed apparecchi similari; EN 60335-2-13:2010/A1:2019 per padelle per friggere, friggitrici e apparecchi similari; EN 60335-2-17:2013/A11:2019 per coperte, termofori ed apparecchi similari flessibili riscaldanti; EN 60335-2-35:2016/A1:2019 per scaldacqua istantanei; EN 60335-2-47:2003/A2:2019 per pentole elettriche per uso collettivo; EN 60335-2-48:2003/A2:2019 per grill e tostapane elettrici per uso collettivo; EN 60335-2-49:2003/A2:2019 per armadi caldi elettrici per uso collettivo; EN 60335-2-52:2003/A12:2019 per apparecchi per l’igiene orale; EN 60335-2-61:2003/A11:2019 per apparecchi elettrici ad accumulo per il riscaldamento dei locali; EN 60335-2-66:2003/A11:2019 per riscaldatori per materassi ad acqua; EN 60335-2-84:2003/A2:2019 per toilette elettriche; EN 60335-2-87:2002/A2:2019 per le apparecchiature elettriche per stordire gli animali; EN 60335-2-98:2003/A11:2019 per umidificatori; EN 60947-5-4:2003/A1:2019 per dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra; EN 61347-2-7:2012/A1:2019 per l’illuminazione di emergenza; EN 61347-2-11:2001/A1:2019 per circuiti elettronici eterogenei usati con gli apparecchi di illuminazione; EN 61386-1:2008/A1:2019 per installazioni elettriche; ed EN 62035:2014/A1:2019 per lampade a scarica.

(6)Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/511 delle norme armonizzate e delle relative modifiche.

(7)Le norme armonizzate EN 50620:2017 come modificata da EN 50620:2017/A1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019, EN 61643-31:2019, EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 60335-1:2012 come modificata da EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 ed EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-2-4:2010 come modificata da EN 60335-2-4:2010/A2:2019, EN 60335-2-5:2015 come modificata da EN 60335-2-5:2015/A11:2019, EN 60335-2-7:2010 come modificata da EN 60335-2-7:2010/A2:2019, EN 60335-2-12:2003 come modificata da EN 60335-2-12:2003/A11:2019, EN 60335-2-13:2010 come modificata da EN 60335-2-13:2010/A1:2019, EN 60335-2-17:2013 come modificata da EN 60335-2-17:2013/A11:2019, EN 60335-2-35:2016 come modificata da EN 60335-2-35:2016/A1:2019, EN 60335-2-47:2003 come modificata da EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-48:2003 come modificata da EN 60335-2-48:2003/A2:2019, EN 60335-2-49:2003 come modificata da EN 60335-2-49:2003/A2:2019, EN 60335-2-52:2003 come modificata da EN 60335-2-52:2003/A12:2019, EN 60335-2-61:2003 come modificata da EN 60335-2-61:2003/A11:2019, EN 60335-2-66:2003 come modificata da EN 60335-2-66:2003/A11:2019, EN 60335-2-84:2003 come modificata da EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-87:2002 come modificata da EN 60335-2-87:2002/A2:2019, EN 60335-2-98:2003 come modificata da EN 60335-2-98:2003/A11:2019, EN 60947-5-4:2003 come modificata da EN 60947-5-4:2003/A1:2019, EN 61347-2-7:2012 come modificata da EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008 come modificata da EN 61386-1:2008/A1:2019 ed EN 62035:2014 come modificata da EN 62035:2014/A1:2019, e come modificate o rettificate da qualsiasi altra norma i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, soddisfano gli obiettivi di sicurezza a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, insieme ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.

(8)Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere tali riferimenti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

(9)Il CEN e il Cenelec hanno inoltre elaborato le seguenti rettifiche, che introducono correzioni tecniche per le norme esistenti elencate di seguito, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/02: EN 60669-1:2018/AC:2018-11 che rettifica la norma armonizzata EN 60669-1:2018 per gli apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare; EN 61439-3:2012/AC:2019-04 che rettifica la norma armonizzata EN 61439-3:2012 per i quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone ordinarie (DBO); EN 61557-9:2015/AC:2017-02 che rettifica la norma armonizzata EN 61557-9:2015 per gli apparecchi per la localizzazione di guasti di isolamento nei sistemi IT; e EN 62026-3:2015/AC:2019-12 che rettifica la norma armonizzata EN 62026-3:2015 per le interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI) DeviceNet. Al fine di garantire un’applicazione corretta e coerente delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati, è opportuno includere tali riferimenti insieme ai riferimenti delle rettifiche nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 che, nel suo allegato I, fornisce i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE.

(10)È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle seguenti norme armonizzate dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali riferimenti sono stati rivisti, modificati o corretti, come pure i riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 61439-3:2012, EN 61557-9:2015, EN 62026-3:2015, EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-5:2015, EN 60335-2-7:2010, EN 60335-2-12:2003, EN 60335-2-13:2010, EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-35:2016, EN 60335-2-47:2003, EN 60335-2-48:2003, EN 60335-2-49:2003, EN 60335-2-52:2003, EN 60335-2-61:2003, EN 60335-2-66:2003, EN 60335-2-84:2003, EN 60335-2-87:2002, EN 60335-2-98:2003, EN 60669-1:2018, EN 60947-5-4:2003, EN 61347-2-7:2012, EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008 ed EN 62035:2014. Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.250.01.0121.01.ITA&toc=OJ:L:2020:250:TOC

 

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