Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1106 della Commissione del 24 Luglio 2020 relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 13 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 13 bis,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l’articolo 19,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (4), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, rispettivamente, le sementi certificate di piante foraggere, cereali, barbabietole e piante oleaginose e da fibra sono soggette a ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale. Una parte pari ad almeno il 5 % della coltura di tali sementi (di seguito «un tasso minimo fisso del 5 %») è soggetta a controllo ufficiale in campo.

(2)Le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base sono certificate se tutte le colture di tali sementi (di seguito «un tasso fisso del 100 %») sono state sottoposte a ispezioni ufficiali in campo che soddisfino le condizioni previste dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE.

(3)In un recente esperimento temporaneo, organizzato sulla base della decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione (5), è stato dimostrato che, anche per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale condotta da ispettori delle società sementiere autorizzati e qualificati costituisce una migliore alternativa rispetto all’ispezione ufficiale in campo. Il controllo ufficiale della parte stabilita del 5 % delle colture da seme è stato sufficiente a dimostrare che il livello di ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale può essere adeguato anche per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base. Sono tuttavia possibili ulteriori miglioramenti in considerazione delle prestazioni dei fornitori di sementi.

(4)Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativo ai controlli ufficiali, che istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione per l’organizzazione di controlli ufficiali nell’intera filiera agroalimentare, impone che le autorità competenti effettuino regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata. In base all’esperienza acquisita con l’applicazione di tali norme è opportuno considerare, anche nell’ambito delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, la possibilità di effettuare il controllo ufficiale delle colture da seme in campo nel quadro della sorveglianza ufficiale effettuata con una frequenza stabilita conformemente a un approccio basato sul rischio.

(5)Per le autorità competenti, la pianificazione della frequenza dei loro controlli nel quadro della sorveglianza ufficiale, tenendo conto di determinati criteri di rischio relativi alle attività dei fornitori di sementi e ai risultati pregressi in termini di conformità, può costituire una migliore alternativa al tasso minimo fisso del 5 % applicato alle sementi certificate. A seguito del recente esperimento temporaneo, tale alternativa dovrebbe essere sottoposta a prove anche per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, che sono ufficialmente soggette a ispezione a un tasso del 100 %.

(6)Per la pianificazione della frequenza dei loro controlli ufficiali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dovrebbero tenere conto di determinati criteri di rischio relativi alle attività dei fornitori di sementi e ai risultati pregressi in termini di conformità. È necessario stabilire criteri armonizzati a tale fine. È pertanto opportuno organizzare un esperimento temporaneo al fine di valutare tale alternativa.

(7)È necessario esonerare gli Stati membri che partecipano all’esperimento dagli obblighi di ispezioni ufficiali in campo di un tasso fisso del 100 % delle sementi di base e delle sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base nonché di controllo, a un tasso minimo fisso del 5 %, delle colture da seme per le sementi certificate nel quadro della sorveglianza ufficiale come previsto dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE.

(8)Gli Stati membri che partecipano all’esperimento dovrebbero presentare relazioni annuali alla Commissione e agli Stati membri al fine di tenere informati gli altri Stati membri e la Commissione e agevolare la valutazione dei progressi e il monitoraggio dell’esperimento.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.242.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:242:TOC

 

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