La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) di clorpirifos e clorpirifos metile sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)L’approvazione delle sostanze attive clorpirifos e clorpirifos metile non è stata rinnovata rispettivamente dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/18 della Commissione (2) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della Commissione (3).
(3)Tutte le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos e clorpirifos metile sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tali sostanze nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
(4)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione per le due sostanze. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che gli sviluppi della tecnica permettono di fissare, per le sostanze clorpirifos e clorpirifos metile, limiti di determinazione pari a 0,01 mg/kg in tutti i prodotti. È opportuno elencare questi valori di base nell’allegato V conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(5)Nell’ambito del mancato rinnovo dell’approvazione delle sostanze clorpirifos e clorpirifos metile, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato dichiarazioni sulla valutazione per la salute umana relative a queste sostanze attive (4) (5). In tali dichiarazioni l’Autorità ha confermato la neurotossicità nella fase di sviluppo di entrambe le sostanze attive nei bambini e non ha potuto escludere un potenziale genotossico derivante dall’esposizione a residui delle due sostanze negli alimenti.
(6)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8)Prima dell’applicazione degli LMR modificati è opportuno concedere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 Agosto 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 Luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it