Il Fondo europeo per gli Investimenti (FEI),
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1) (in appresso «il regolamento»), in particolare l’articolo 25,
visto il parere (2) del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD),
considerando quanto segue:
(1)Il Dipartimento della Compliance del FEI può, nell’ambito del proprio operato e sulla base del Codice di condotta del personale del gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), condurre indagini amministrative che implichino un trattamento delle informazioni, compresi i dati personali.
(2)Il Responsabile della protezione dei dati del FEI può, di propria iniziativa o a richiesta del titolare del trattamento o di qualsiasi persona, indagare sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l’esercizio delle sue funzioni di cui viene a conoscenza, e riferire in merito alla persona che lo ha incaricato dell’indagine o al titolare del trattamento a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento.
(3)Il Dipartimento Gestione delle risorse e del personale del FEI può, nell’ambito del proprio operato, avviare procedure disciplinari sulla base della Sezione 6 del Regolamento del personale del FEI, del Titolo IV della Politica in materia di dignità sul posto di lavoro e dei codici di condotta applicabili del FEI.
(4)I membri del Consiglio di amministrazione, l’Amministratore unico e Vice Amministratore unico nonché il personale e le parti coinvolte in operazioni/transazioni del FEI hanno l’obbligo di segnalare tutti gli eventuali casi di pratiche vietate (ad esempio frode o corruzione) lesive degli interessi del FEI e dell’Unione alla Direzione Indagini sulle frodi della BEI (IG/IN), oppure ad altri servizi competenti quando si tratti di comportamenti rientranti nell’esercizio delle summenzionate cariche che possono costituire una grave violazione degli obblighi ad esse afferenti. Inoltre, qualsiasi persona, fisica o giuridica, può segnalare presunti casi di pratiche vietate a IG/IN.
(5)Le indagini riguardanti casi di pratiche vietate, quali definite dalla Politica antifrode del FEI, sono condotte da IG/IN, in quanto responsabile del trattamento dei dati, in base all’Accordo quadro tra la BEI e il FEI in materia di prestazione di servizi.
(6)Il FEI svolge verifiche delle proprie attività; attualmente ciò avviene tramite il Dipartimento Audit interno della Banca europea per gli investimenti sulla base dell’Accordo quadro tra la BEI e il FEI in materia di prestazione di servizi.
(7)Nel contesto dei compiti di cui ai considerando da 1 a 6, il FEI può fornire e ricevere assistenza e cooperazione a e da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, secondo quanto stabilito dai pertinenti accordi sul livello dei servizi, memorandum d’intesa e accordi di cooperazione.
(8)Il FEI può fornire e ricevere assistenza e cooperazione a e da autorità pubbliche degli Stati membri dell’UE, su loro richiesta o di propria iniziativa.
(9)Il FEI può fornire e ricevere assistenza e cooperazione a e da autorità nazionali di paesi terzi e organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa.
(10)Nel contesto delle attività di cui sopra, il FEI, in qualità di titolare del trattamento, ovvero una qualunque delle controparti del FEI di cui al precedente considerando 4, compresa la Divisione Indagini sulle frodi della BEI, in qualità di responsabile del trattamento, o qualunque altro servizio competente può raccogliere e trattare informazioni e dati personali tra cui i dati identificativi di una persona fisica, i recapiti, i ruoli e i compiti professionali, le informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell’ambito privato e professionale nonché i dati finanziari.
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