La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione (2), durante un esercizio finanziario le autorità responsabili devono svolgere controlli sul posto di natura operativa che vertano almeno sul 20 % del numero dei progetti in corso d’esecuzione durante quell’esercizio finanziario.
(2)La pandemia di Covid-19 ha colpito gli Stati membri in un modo che non ha precedenti. A causa della crisi gli Stati membri hanno dovuto imporre restrizioni alla libertà di circolazione sul loro territorio, che hanno reso difficile svolgere controlli sul posto.
(3)Per offrire flessibilità alle autorità responsabili dell’esecuzione dei controlli sul posto, è opportuno modificare le disposizioni vigenti in modo da evitare ritardi nella procedura di liquidazione dei conti. Per ottenere tale flessibilità è opportuno accordare alle autorità responsabili la possibilità di ottemperare ai requisiti per i controlli sul posto di natura operativa in una fase successiva del periodo di programmazione qualora, a causa della pandemia di Covid-19, il minimo annuale del 20 % del numero di progetti eseguiti durante un esercizio finanziario non possa essere raggiunto nel corso di tale esercizio finanziario.
(4)L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 e di conseguenza è vincolata dal presente regolamento.
(5)Il Regno Unito è vincolato dal regolamento (UE) n. 514/2014 e di conseguenza è vincolato dal presente regolamento. Conformemente all’articolo 138 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3), il diritto dell’Unione applicabile, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie e sulla liquidazione dei conti, continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali programmi e azioni dell’Unione.
(6)La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento.
(7)Considerata l’urgenza determinata dalla pandemia di Covid-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Fondi Asilo, migrazione e integrazione e Sicurezza interna» istituito dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/840,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/840, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.I controlli sul posto di natura operativa svolti nell’esercizio finanziario N vertono almeno sul 20 % del numero dei progetti in corso d’esecuzione durante quell’esercizio finanziario, come dichiarato nei corrispondenti conti annuali di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014. Qualora tale minimo non possa essere raggiunto nell’esercizio finanziario N a causa della pandemia di Covid-19, i controlli che non sono stati svolti nell’esercizio finanziario N sono effettuati in una fase successiva del periodo di programmazione.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 13 Luglio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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