Decisione d’Esecuzione della Commissione del 26 Novembre 2014 concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/Ue.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Sulla base dell'articolo 35 della direttiva 2008/57/CE, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/633/UE (2).

(2)Sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea («l'Agenzia»), sono necessarie specifiche comuni complementari per rendere facilmente accessibili i dati dei registri. I registri in parola dovrebbero essere resi accessibili a fini di consultazione mediante un'interfaccia utenti comune, informatizzata, creata e gestita dall'Agenzia. Gli Stati membri, con l'aiuto dell'Agenzia, dovrebbero cooperare al fine di garantire che i registri siano operativi, contengano tutti i dati e siano interconnessi.

(3)Occorre pertanto abrogare la decisione di esecuzione 2011/633/UE.

(4)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

1.Le specifiche comuni relative al registro dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 35 della direttiva 2008/57/CE sono definite nell'allegato della presente decisione.

2.I registri dell'infrastruttura degli Stati membri devono essere resi accessibili a fini di consultazione mediante un'interfaccia utenti comune, creata e gestita dall'Agenzia.

3.L'interfaccia utenti comune di cui al paragrafo 2 è un'applicazione web che agevola l'accesso ai dati contenuti nei registri dell'infrastruttura. L'interfaccia deve essere operativa entro 15 giorni a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 8.

Articolo 2

1.Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio registro dell'infrastruttura sia informatizzato e soddisfi i requisiti delle specifiche comuni di cui all'articolo 1, entro otto mesi dalla data di applicazione.

2.Gli Stati membri assicurano che i rispettivi registri dell'infrastruttura siano interconnessi e collegati all'interfaccia utenti comune non oltre otto mesi dal momento in cui l'interfaccia diviene operativa.

Articolo 3

L'Agenzia pubblica una guida sull'applicazione delle specifiche comuni del registro dell'infrastruttura entro 15 giorni dalla data di applicazione e la mantiene aggiornata. Tale guida applicativa fornisce, se del caso, un riferimento alle clausole pertinenti delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) per ciascun parametro.

Articolo 4

Quando i progressi nello sviluppo delle STI o nella realizzazione dei registri dell'infrastruttura lo richiedono, l'Agenzia raccomanda di aggiornare le specifiche comuni.

Articolo 5

1.Gli Stati membri provvedono affinché i dati necessari siano raccolti e inseriti nei rispettivi registri dell'infrastruttura conformemente ai paragrafi da 2 a 6. Assicurano inoltre che questi dati siano affidabili e aggiornati.

2.I dati relativi alle infrastrutture per i corridoi di trasporto merci di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nella versione in vigore al 1o gennaio 2013, sono raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura entro nove mesi dalla data di applicazione.

3.I dati relativi alle infrastrutture messe in servizio dopo l'entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE e, al più tardi, entro il giorno di entrata in vigore della presente decisione, diversi dai dati di cui al paragrafo 2, sono raccolti e inseriti nel registro nazionale dell'infrastruttura entro nove mesi da tale data.

4.I dati relativi alle infrastrutture messe in servizio prima dell'entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, sono raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura conformemente al piano nazionale di attuazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, entro il 16 marzo 2017.

5.I dati relativi ai binari di raccordo privati messi in servizio prima dell'entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE sono raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura conformemente al piano nazionale di attuazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, entro il 16 marzo 2019.

6.I dati relativi alla rete non contemplata dalle STI sono raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura conformemente al piano nazionale di attuazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, entro il 16 marzo 2019.

7.I dati relativi alle infrastrutture messe in servizio dopo l'entrata in vigore della presente decisione sono inseriti nel registro dell'infrastruttura non appena le infrastrutture sono messe in servizio e non appena diviene operativa l'interfaccia utenti comune.

Articolo 6

1.Ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale e un calendario per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 5. Esso notifica eventuali ritardi o difficoltà nell'adempimento delle disposizioni dell'articolo 5 e la Commissione, se del caso, concede una proroga dei termini previsti. Il piano nazionale di attuazione è presentato alla Commissione entro sei mesi dalla data di applicazione.

2.Ciascuno Stato membro designa un soggetto responsabile per l'istituzione e il mantenimento del proprio registro dell'infrastruttura e lo notifica alla Commissione entro tre mesi dalla data di applicazione.

Entro tre mesi dalla data della propria notifica e, in seguito, ogni quattro mesi, i predetti soggetti trasmettono all'Agenzia una relazione di avanzamento sullo stato di attuazione del registro dell'infrastruttura.

3.L'Agenzia coordina, monitora e appoggia la realizzazione dei registri dell'infrastruttura. Essa istituisce un gruppo composto da rappresentanti dei soggetti responsabili dell'istituzione e del mantenimento dei registri dell'infrastruttura e ne coordina i lavori. L'Agenzia riferisce periodicamente alla Commissione sui progressi nell'attuazione della presente decisione.

Articolo 7

La decisione di esecuzione 2011/633/UE è abrogata con effetto a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 8.

Articolo 8

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 9

Gli Stati membri e l'Agenzia ferroviaria europea sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 26 Novembre 2014

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_356_R_0008

 

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