Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1009 della Commissione del 10 Luglio 2020 che modifica i Regolamenti d’Esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, gli articoli 12 e 67 e l’articolo 75, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (3) fissa il numero massimo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri possono presentare alla Commissione. Al fine di aumentare la flessibilità di cui dispongono gli Stati membri che intendono utilizzare i programmi di sviluppo rurale in risposta alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19 (nel prosieguo «crisi di COVID-19»), il numero massimo di modifiche di cui al suddetto articolo non dovrebbe applicarsi alle proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale avanzate per far fronte alla crisi di COVID-19 che comprendono anche elementi non collegati alla crisi, a condizione che tali proposte siano presentate alle Commissione entro il 30 giugno 2021.

(2)L’utilizzo del sostegno del FEASR per operazioni volte ad attenuare l’impatto della crisi di COVID-19 e per le azioni di ripresa potrebbe comportare che altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale possano non essere raggiunti. Tale sostegno dovrebbe pertanto essere monitorato a livello dell’Unione per poter spiegare e giustificare l’utilizzo dei finanziamenti del FEASR per tali fini.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013, introducendo una misura di sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 nel nuovo articolo 39 ter. È pertanto opportuno modificare le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per fornire un codice e un indicatore di prodotto adeguato per la nuova misura.

(4)È inoltre opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (5) recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità al fine di includere la nuova misura di sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 tra le pertinenti disposizioni del titolo IV che si applica alle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.

(5)I regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(6)Considerata l’urgenza della situazione relativa alla crisi di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.224.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:224:TOC

 

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