La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
(1)Il 30 settembre 2016 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell’aiuto di Stato sotto forma di prestito di salvataggio della durata di sei mesi e di importo pari a 62 milioni di RON (circa 13,1 milioni di EUR (2)) che la Romania intendeva concedere alla Compania Națională a Uraniului SA («CNU») (3). Nella decisione in questione (la «decisione relativa all’aiuto per il salvataggio») la Commissione ha ritenuto che l’aiuto di Stato fosse compatibile con il mercato interno ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (gli «orientamenti S&R») (4). Come riportato nella decisione relativa all’aiuto per il salvataggio, le autorità rumene si erano impegnate a fornire alla Commissione, entro sei mesi dall’approvazione del prestito, un piano di ristrutturazione come definito alla sezione 3.1.2 degli orientamenti S&R (cfr. il considerando 42 della decisione relativa all’aiuto per il salvataggio).
(2)Il 12 giugno 2017 la Romania ha trasmesso un piano per la ristrutturazione di CNU (il «piano di ristrutturazione iniziale»), comunicando altresì l’intenzione di concedere alla stessa beneficiaria un aiuto per la ristrutturazione di importo pari a 441 milioni di RON (93 milioni di EUR). Tra il 9 agosto 2017 e il 13 dicembre 2017 sono intercorsi diversi scambi tra la Commissione e la Romania, con richieste di informazioni da parte della prima e conseguenti invii di risposte da parte della seconda.
(3)Con lettera dell’8 maggio 2018, la Commissione ha notificato alla Romania la propria decisione di avviare, in relazione a tale misura di aiuto, il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(4)La decisione della Commissione di avviare il procedimento («decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) il 19 giugno 2018. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi, ma non ne ha ricevuta nessuna.
(5)Con lettera del 7 agosto 2018, le autorità rumene hanno trasmesso le loro osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento, unitamente a un nuovo piano di ristrutturazione (di seguito il «secondo piano di ristrutturazione»).
(6)In una videoconferenza del 3 dicembre 2018, la Commissione ha chiesto alle autorità rumene di fornire ulteriori delucidazioni in merito al piano presentato il 7 agosto 2018.
(7)Le autorità rumene hanno trasmesso ulteriori commenti e informazioni il 20 dicembre 2018, il 14 febbraio 2019 e il 20 marzo 2019, e il 19 aprile 2019 hanno presentato un nuovo piano di ristrutturazione (di seguito, il «terzo piano di ristrutturazione»).
(8)La Commissione ha inoltre incontrato le autorità rumene, su richiesta di queste ultime, il 24 e il 25 giugno 2019.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it