La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Le versioni bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione (2) contengono un errore all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), per quanto riguarda le unità di ventilazione cui il regolamento non si applica. Tale errore incide sulla sostanza della disposizione.
(2)La versione linguistica maltese del regolamento delegato (UE) n. 1253/2014 contiene un ulteriore errore all’articolo 1, paragrafo 2, lettera h), per quanto riguarda le unità di ventilazione cui il regolamento non si applica. Tale errore incide sulla sostanza della disposizione.
(3)La versione svedese del regolamento (UE) n. 1253/2014 contiene un ulteriore errore nell’allegato I, punto 1, punto 9, nell’allegato IV, punto 1, lettera o), e nell’allegato V, punto 1, lettera o), per quanto riguarda uno dei termini definiti ai fini degli allegati da II a IX. Tale errore incide sulla sostanza delle disposizioni interessate.
(4)È quindi opportuno rettificare di conseguenza le versioni bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento (UE) n. 1253/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1253/2014 è così rettificato:
1)L’articolo 1, paragrafo 2, è così rettificato:
a)La lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)Che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore destinata al recupero del calore o che consente un trasferimento o un’estrazione di calore aggiuntivi a quelli del sistema di recupero del calore, tranne il trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o di sbrinamento;»;
b)(non riguarda la versione italiana);
2)(non riguarda la versione italiana);
3)(non riguarda la versione italiana);
4)(non riguarda la versione italiana).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 Luglio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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