La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b),
previa consultazione del comitato istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna, (2),
considerando quanto segue:
(1)La Germania ha notificato alla Commissione l’intenzione di derogare a determinati requisiti tecnici degli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629 per le navi da passeggeri Innogy e Alsterwasser.
(2)La deroga proposta riguarda l’uso della tecnologia delle celle a combustibile con il metanolo come combustibile per le navi da passeggeri «Innogy» e «Alsterwasser».
(3)Le celle a combustibile rappresentano una tecnologia promettente dal punto di vista della sostenibilità dell’energia pulita e dei combustibili alternativi per le navi.
(4)Grazie ai progetti pilota e di ricerca (FCShip, Felicitas, METHAPU e MC-WAP) attualmente in corso di valutazione e che hanno dimostrato un forte potenziale per un’applicazione su più ampia scala, sono oggigiorno disponibili nel settore del trasporto marittimo vari sviluppi specifici riguardanti le celle a combustibile.
(5)La deroga proposta incoraggia l’innovazione e l’uso di nuove tecnologie nel settore della navigazione interna attraverso l’applicazione, in via sperimentale, della tecnologia delle celle a combustibili nelle navi adibite alla navigazione interna.
(6)Tali test fanno parte del processo di sviluppo della tecnologia e costituiscono l’unica soluzione per l’eventuale avvio della fase di produzione.
(7)La norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (norma ES-TRIN) (3), istituita dal CESNI, stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. La norma ES-TRIN 2017/1 attualmente applicabile non contiene disposizioni relative all’uso del metanolo come combustibile per navi adibite alla navigazione interna.
(8)In assenza di disposizioni regolamentari relative all’uso del metanolo come combustibile per le navi adibite alla navigazione interna, è necessario garantire che l’uso proposto del metanolo preveda un adeguato livello di sicurezza.
(9)Le autorità tedesche hanno spiegato che un adeguato livello di sicurezza può essere raggiunto attraverso gli strumenti definiti nell’allegato della presente decisione.
(10)Tali strumenti sono stati sviluppati tenendo conto delle attuali disposizioni del capo 30 della norma ES-TRIN (Disposizioni particolari per le imbarcazioni dotate di sistemi di propulsione o ausiliari funzionanti con combustibile avente un punto di infiammabilità pari o inferiore a 55 °C) e dell’allegato 8 della norma ES-TRIN (Disposizioni supplementari applicabili alle imbarcazioni alimentate con combustibili aventi un punto di infiammabilità pari o inferiore a 55 °C).
(11)La Commissione ha valutato l’uso della tecnologia delle celle a combustibile con il metanolo come combustibile per le navi da passeggeri e l’adeguato livello di sicurezza della deroga proposta, sulla base dell’esame tecnico svolto dal gruppo di lavoro sui requisiti tecnici del Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI). I risultati di tale esame tecnico sono illustrati nei progetti di raccomandazioni n. 3/2017 e n. 4/2017 del 28 settembre 2019 del CESNI.
(12)La valutazione dei rischi allegata ai progetti di raccomandazioni identifica e valuta gli eventuali rischi derivanti dall’uso del metanolo come combustibile e dal funzionamento di un sistema alimentato da celle a combustibile presente su una nave da passeggeri tenendo conto delle misure di tutela in vigore. La summenzionata valutazione conclude che il funzionamento, il rifornimento e la manutenzione del sistema possono essere effettuati in condizioni di sicurezza tenendo conto delle misure e delle procedure stabilite nei progetti di raccomandazioni.
(13)Sulla base dei risultati dell’esame tecnico svolto dal gruppo di lavoro sui requisiti tecnici del CESNI, la Commissione ha potuto accertare che è garantito un livello di sicurezza adeguato, fermo restando che le condizioni previste nei progetti di raccomandazioni del gruppo di lavoro sui requisiti tecnici del CESNI siano soddisfatte. A fini di chiarezza e di certezza del diritto tali condizioni dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione.
(14)La deroga riguarda il rilascio di un certificato dell’Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali comprendente nuove specifiche tecniche in deroga alle disposizioni dell’allegato 8 della norma ES-TRIN 2017/1 ed è concessa per un periodo limitato fino al 1o ottobre 2022,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La Germania può derogare ai requisiti tecnici di cui all’allegato 8 della norma ES-TRIN 2017/1 conformemente alle condizioni previste nell’allegato (4) della presente decisione per le seguenti navi da passeggeri:
-Innogy, con numero unico europeo di identificazione delle navi 04804940,
-Alsterwasser, con numero unico europeo di identificazione delle navi 04807190.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 1o ottobre 2022.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 Luglio 2020
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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