Decisione dell’Autorità di Vigilanza EFTA n. 30/20/COL del 1° Aprile 2020 che modifica per la centoseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato.

L’Autorità di Vigilanza EFTA («Autorità»),

Visto:

l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

Considerando quanto segue:

A norma dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.

Il 27 marzo 2020 la Commissione europea («Commissione») ha adottato una comunicazione che modifica l’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine («comunicazione») (1).

Per aiutare l’economia dell’UE nel contesto della pandemia di Covid-19, la Commissione ha adottato un quadro di riferimento temporaneo (2) che consente agli Stati membri di fornire ulteriori misure di sostegno sfruttando la flessibilità massima prevista dalle attuali norme sugli aiuti di Stato. Nel settore dell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, il quadro di riferimento ha introdotto una maggiore flessibilità nel confermare la temporanea impossibilità di assicurare sul mercato alcuni rischi a causa di una carenza di assicurazioni del credito all’esportazione ai sensi del punto 18, lettera d), della comunicazione. Tale flessibilità può rivelarsi insufficiente per porre rapidamente rimedio alle difficoltà che le imprese devono affrontare attualmente e che con ogni probabilità dovranno affrontare in un futuro molto prossimo. È invece necessaria una risposta più rapida per attenuare tutte le conseguenze negative di un brusco ritiro degli assicuratori privati dal mercato del credito all’esportazione a breve termine. Tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica e dei segnali generali di impatto dirompente della pandemia di Covid-19 sull’economia dell’Unione nel suo complesso, la Commissione ritiene che vi sia una generale mancanza di sufficiente capacità privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi attualmente classificati come paesi con rischi assicurabili sul mercato. Allo stesso tempo, alla luce delle informazioni attualmente disponibili in merito ai futuri sviluppi della pandemia di Covid-19, non è escluso che gli assicuratori privati ricomincino ad aumentare la loro esposizione relativa all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine prima della scadenza del periodo di un anno di cui al punto 36 della comunicazione.

In tali circostanze, la Commissione ha deciso di considerare tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell’allegato della comunicazione temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2020, in linea con la durata del quadro di riferimento temporaneo. Conformemente al punto 36 della comunicazione, tre mesi prima della fine del 2020 la Commissione valuterà l’opportunità di prorogare l’esclusione temporanea.

La modifica della comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo.

È opportuno garantire l’applicazione uniforme, in tutto lo Spazio economico europeo, delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE.

Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» a pagina 11 dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta gli atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea.

VISTO il parere della Commissione europea,

PREVIA consultazione degli Stati EFTA,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate sostituendo l’allegato degli orientamenti sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Il nuovo allegato è accluso alla presente decisione e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

Il testo inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 1° Aprile 2020.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA,

Voglia gradire i sensi della nostra più alta considerazione.

Bente ANGELL-HANSEN

Presidente

Membro del Collegio responsabile

Frank J. BÜCHEL

Membro del Collegio

Högni KRISTJÁNSSON

Membro del Collegio

Carsten ZATSCHLER

Controfirmatario in qualità di Direttore

Affari giuridici e amministrativi

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.220.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2020:220:TOC

 

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