Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,
considerando quanto segue:
(1)Il reattore ad alto flusso di Petten («HFR») è stato una risorsa importante per la ricerca comunitaria relativa a scienze e sperimentazione dei materiali, medicina nucleare e sicurezza dei reattori nucleari.
(2)Il funzionamento dell’HFR è stato sostenuto da una serie di programmi di ricerca supplementari, l’ultimo dei quali, istituito a norma della decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio (1) per un periodo di quattro anni, è giunto a scadenza il 31 dicembre 2019.
(3)Poiché rappresenta tuttora un’infrastruttura importante e insostituibile per la ricerca comunitaria nei settori del miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari, della sanità (compreso lo sviluppo di isotopi medici per la ricerca medica), della fusione nucleare, della ricerca di base e della formazione, nonché della gestione dei rifiuti, compresa la possibilità di studiare, sotto il profilo della sicurezza, il comportamento dei combustibili nucleari per i sistemi di reattori di interesse europeo, è opportuno che l’HFR continui a essere sostenuto da un programma di ricerca supplementare fino alla fine del 2023.
(4)Dato il loro particolare interesse per le capacità di irradiazione dell’HFR, l’NRG: Nuclear Research and consultancy Group V.O.F (NRG) e il Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), in quanto agenti esecutivi rispettivamente per i Paesi Bassi e la Francia, hanno concordato di finanziare interamente il programma di ricerca supplementare HFR 2020-2023 mediante contributi al bilancio generale dell’Unione sotto forma di entrate con destinazione specifica.
(5)Tali contributi dovrebbero finanziare l’esercizio dell’HFR al fine di sostenere un programma di ricerca e il funzionamento regolare e la manutenzione periodica dell’HFR. L’eventuale notifica ufficiale di arresto definitivo da parte dell’operatore NRG all’autorità di regolamentazione nazionale dei Paesi Bassi prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura dovrebbe determinare la sospensione dei pagamenti rimanenti e delle eventuali richieste di fondi da parte della Commissione.
(6)Per assicurare la continuità tra i programmi di ricerca supplementari e il corretto svolgimento del programma di ricerca supplementare HFR 2020-2023, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2020. È opportuno consentire che una parte dei contributi a titolo del programma di ricerca supplementare HFR 2020-2023 copra le spese sostenute durante l’esercizio 2020.
(7)Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca ha espresso un parere preliminare (2) a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 96/282/Euratom della Commissione (3),
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Il programma di ricerca supplementare relativo al funzionamento del reattore ad alto flusso di Petten (HFR) («programma»), i cui obiettivi sono definiti nell’allegato I, è adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Articolo 2
I costi di esecuzione del programma, stimati a 27 854 000 EUR, sono interamente finanziati con i contributi di Paesi Bassi e Francia, mediante, rispettivamente, l’NRG e il CEA. La ripartizione dell’importo è specificata nell’allegato II. Questo contributo è considerato un’entrata con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Articolo 3
1.La Commissione è incaricata della gestione del programma. A tal fine, essa ricorre ai servizi del Centro comune di ricerca.
2.La Commissione tiene informato il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricercain merito all’attuazione del programma.
Articolo 4
Nel caso in cui l’NRG notifichi ufficialmente l’arresto definitivo dell’HFR all’autorità di regolamentazione nazionale dei Paesi Bassi, prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura, gli obblighi facenti capo a Paesi Bassi e Francia mediante, rispettivamente, l’NRG e il CEA, di effettuare ulteriori versamenti sono sospesi così come le eventuali richieste di fondi da parte della Commissione ai sensi della presente decisione.
Articolo 5
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della presente decisione dopo la conclusione del programma.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2020.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 Giugno 2020
Per il Consiglio
La Presidente
METELKO-ZGOMBIĆ
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