La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 22,
considerando quanto segue:
(1)In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 gli organismi di valutazione tecnica devono servirsi dei metodi e criteri indicati nei documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione oggetto di tali documenti in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
(2)In conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011 e in seguito a diverse richieste di valutazioni tecniche europee da parte di fabbricanti, l’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha elaborato e adottato 19 documenti per la valutazione europea.
(3)I documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dagli organismi di valutazione tecnica si riferiscono ai seguenti prodotti da costruzione:
—kit impermeabilizzante con base su membrane polimeriche per pareti interne ed esterne e pavimenti di zone umide e piscine;
—kit per sistemi di isolamento termico esterno (ETICS) con intonaco per uso su supporto in legno mono-strato o multistrato;
—Isolamento termico realizzato con lana di roccia sfusa in fiocchi;
—Pannelli in sughero naturale agglomerato per isolamento termico e acustico;
—Lastre da chiodatura tridimensionali
—Viti e barre filettate per costruzioni in legno;
—Chiodo profilato in alluminio per strutture in legno;
—Materiali compositi strutturali di legno: pannelli a fibre di legno laminate (LSL);
—Connettore a punta – coda di rondine in compensato per legno lamellare a strati incrociati;
—Travi e colonne in legno composito;
—Travi a traliccio per aumentare la resistenza alla perforazione dei pannelli piatti e delle colonne;
—Elemento costruttivo isolante per pareti in muratura;
—Regolatore verticale centrifugo del flusso dell’acqua meteorica;
—Gabbioni a scatola, materassini metallici e gabbioni a sacco realizzati con maglia metallica ritorta esagonale regolare con pre-rivestimento metallico, con o senza rivestimento organico aggiuntivo;
—Pannelli piatti realizzati con plastica riciclata per rivestimenti discontinui di tetti e di pareti esterne autoportanti e/o totalmente appoggiati;
—Luce a soffitto con vetro di copertura incollato o fissato meccanicamente;
—Finestre per tetti fisse resistenti agli incendi;
—Sistema di serraggio per il collegamento di elementi prefabbricati in cemento;
—Sistemi compositi con matrice inorganica con fissaggio esterno per il rinforzo di strutture in cemento e in muratura.
(4)Mentre il documento per la valutazione europea relativo alle lastre da chiodatura tridimensionali e quello relativo alle travi e colonne in legno composito sono stati rilasciati per sostituire i corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo utilizzati in precedenza, i documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica relativi agli altri 17 prodotti da costruzione sono basati esclusivamente sulle richieste di valutazioni tecniche europee presentate da singoli fabbricanti.
(5)I documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6)L’elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere all’elenco i riferimenti ai nuovi documenti per la valutazione europea.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/450.
(8)Al fine di consentire il prima possibile l’uso dei documenti per la valutazione europea, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 Luglio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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