La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro sia dello strumento europeo di vicinato che dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE), in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione (3), ha risentito come mai prima delle conseguenze della pandemia di Covid-19. Occorre far fronte a tale situazione eccezionale mediante misure specifiche che consentano ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato di contribuire in modo flessibile ed efficace alle misure in risposta alle esigenze che stanno emergendo rapidamente nei settori più colpiti, quali la sanità, le imprese (comprese le piccole e medie imprese) e il mercato del lavoro, come pure di promuovere la ripresa socioeconomica nelle aree dei programmi.
(2)Ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato dovrebbero applicarsi misure analoghe a quelle introdotte dai regolamenti (UE) 2020/460 (4) e (UE) 2020/558 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, che si applicano attualmente ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo CTE («Cooperazione territoriale europea»).
(3)Al fine di alleggerire gli oneri di bilancio che gravano sui paesi partecipanti o sui beneficiari dell'assistenza dell'UE nel contesto della pandemia di Covid-19, non si applica la regola del cofinanziamento al contributo dell'Unione alle spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali del programma per l'esercizio contabile che va dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.
(4)A causa dei ritardi accumulati all'inizio del periodo di programmazione e dell'ulteriore rallentamento nell'attuazione dei progetti provocato dalla pandemia di Covid-19, il termine del 31 dicembre 2021 previsto per la firma di tutti i contratti, ad eccezione dei contratti già conclusi riguardanti grandi progetti di infrastrutture, dovrebbe essere prorogato di un altro anno fino al 31 dicembre 2022. Per le stesse ragioni non ci si può aspettare che le attività dei progetti finanziati dai programmi siano concluse entro il 31 dicembre 2022. Tale termine dovrebbe pertanto essere prorogato di un altro anno, fino al 31 dicembre 2023.
(5)A causa delle diverse misure di contenimento attuate nei paesi partecipanti, per un certo periodo di tempo potrebbe risultare difficile, se non impossibile, per le autorità di audit effettuare audit in loco e applicare un metodo di campionamento statistico. Per quanto riguarda il periodo contabile che va dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020, le autorità di audit dovrebbero pertanto essere autorizzate a impiegare un metodo di campionamento non statistico.
(6)In casi eccezionali e debitamente giustificati nel contesto della pandemia di Covid-19, la selezione dei progetti può avvenire tramite aggiudicazione senza invito a presentare proposte. Le fasi della procedura cui deve attenersi la Commissione dovrebbero essere abbreviate, abolendo l'obbligo di presentazione della proposta completa di progetto alla Commissione ai fini della valutazione del progetto stesso.
(7)Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 il termine «relazioni finali» è utilizzato in due diversi contesti. Tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto distinguere chiaramente tra le relazioni finali che riguardano il programma, da un lato, e le relazioni finali che riguardano l'attuazione di un progetto specifico, dall'altro.
(8)In via eccezionale, l'ammissibilità delle spese volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 dovrebbe essere autorizzata a decorrere dal 1o febbraio 2020.
(9)A differenza dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che fissa la data del 31 dicembre 2023 quale data finale per l'ammissibilità delle spese relative ai programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'obiettivo CTE, il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 non fissa una data finale per le spese relative ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro delle strumento europeo di vicinato, bensì stabilisce alcuni termini temporali legati al ciclo e alle attività del progetto. Al fine di garantire la coerenza tra le disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 e quelle del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014, l'attuazione di entrambi i tipi di programma di cooperazione transfrontaliera dovrebbe essere allineata per quanto possibile. Tuttavia, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno non abbreviare il periodo durante il quale è possibile realizzare le attività collegate alla chiusura del programma e dei progetti, che va dal 1o gennaio 2024 al 30 settembre 2024. È pertanto opportuno che tali attività e le relative spese continuino ad essere ammissibili tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024. Per quanto riguarda tali periodi, è opportuno prorogare di un anno il periodo di esecuzione dei programmi, ossia fino al 31 dicembre 2025.
(10)Al fine di garantire la certezza del diritto per i paesi partecipanti, è opportuno allineare le disposizioni e le procedure specifiche relative all'esercizio contabile finale e alla chiusura del programma con le disposizioni applicabili ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo CTE. Dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare in toto il contributo dell'Unione attraverso i programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato al fine di beneficiare della maggiore flessibilità prevista per il calcolo del pagamento del saldo finale alla fine del periodo di programmazione.
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